LE ACQUE DI SCOLO DEI PIAZZALI: SCARICHI DI REFLUI INDUSTRIALI
Modalità di gestione delle acque di dilavamento e di prima pioggia provenienti dai siti adibiti a deposito di veicoli: deposito veicoli fuori uso e deposito veicoli in attesa di destinazione ulteriore, esempio confiscati ed oggetto di vendita da parte dello Stato
In questo articolo si vuole cercare di chiarire la esatta procedura circa la classificazione degli scarichi di acque reflue derivanti dai soli piazzali di impianti di demolizione di veicoli. Tali scarichi devono essere sempre classificati reflui, in particolare acque meteoriche di dilavamento dei piazzali. Le acque meteoriche di dilavamento devono essere considerate scarichi e quindi essere sottoposte a depurazione ed autorizzazione, ma solo qualora sul piazzale industriale avvengano lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, attrezzature o depositi di materiali, materie prime. Se le acque, prima di ogni trattamento depurativo non sono caratterizzate dai parametri normativi non rientrano nella disciplina dello scarico. Da questa prima impostazione dell’articolo si vuole arrivare a spiegare che sono differenti le procedure autorizzatorie dei piazzali di deposito dei veicoli, a seconda che si tratti di acque provenienti da piazzali adibiti a deposito di veicoli fuori uso (quindi reflui industriali) e deposito di veicoli veri e propri, quindi non classificati rifiuti, esempio i veicoli oggetto di fermo, sequestro, confisca da parte della forza di polizia e/o dello stato.
L’art. 74, lett. h) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale, definisce che sono acque reflue industriali quelle scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Il criterio generale adottato dal legislatore per individuare le acque industriali è quello relativo alla qualità del refluo. Da qui la differenza a seconda che il piazzale sia o meno adibito a deposito di veicoli fuori uso o veicoli oggetto di deposito/parcheggio. L’art. 101, comma 7, del D.Lgs. individua alcune tipologie di acque assimilate a quelle domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e tra queste vi possono rientrare anche le acque oggetto di attuale analisi, non rientrando, pertanto, nella definizione di acque reflue industriali.
Il D.Lgs 152/06 allíart.113 assegna le competenze sulle acque meteoriche e di dilavamento alle regioni attendendo, in specifici casi, l’obbligo di autorizzazione per gli scarichi di acque meteoriche, la separazione e lo specifico trattamento delle acque di prima pioggia derivanti da superfici potenzialmente contaminate. Art. 113 Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni,… disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione. 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Le “acque di prima pioggia” corrispondono per ogni evento meteorico ed una precipitazione di 5 mm di acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante, dovuta ai primi 15 minuti di pioggia. Si definiscono invece “acque di seconda pioggia” la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia. Le acque di dilavamento delle superfici scoperte si classificano in relazione alle attività che in esse si svolgono, ma non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell’arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. Generalmente tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le cautele necessarie ad evitare o contenere, nel periodo piovoso, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti. In merito alla legislazione regionale si può, solo a titolo di esempio, considerare la legge della regione Lombardia del 24 marzo 2006 n° 4, relativa alla “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne” in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n°26 (BURL del 28 marzo 2006 n° 13, 1° suppl. ord.). La norma stabilisce quali sono le attività specifiche sottoposte a tale disciplina, quali, ad esempio, le Industrie chimiche, le attività adibite alla concia e tinture delle pelli e del cuoio, le Stazioni di distribuzione di carburante, gli autolavaggi, i depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, i depositi di rottami, i depositi di veicoli destinati alla demolizione. Fra questi non vi rientrano i depositi di veicoli .
In particolare, solo tali tipologie di aziende soggiacciono agli obblighi previsti dall’art.3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4, – limitatamente alla regione Lombardia – e quindi dovranno procedere a sottoporre a depurazione le acque di dilavamento. Ad esempio è necessario collettare le acque di dilavamento, cioè il piazzale in esame deve essere dotato di pavimentazione in materiale impermeabile (es. calcestruzzo) con appropriate pendenze. I piazzali industriali devono essere impermeabilizzati, dotati di cordoli di contenimento lungo il perimetro e opportune pendenze per far defluire le acque meteoriche in un sistema di depurazione. È necessario, in questo caso, essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico. In alternativa, l’imprenditore può decidere di coprire l’area o i cumuli di materiale attraverso tettoie o teli impermeabili fermati alla pavimentazione. Invece, gli scarichi di acque meteoriche derivanti da aree di parcheggio, legate al normale transito veicolare, non rientrando nell’art. 3 del R.R. n. 4/06 non sono di norma soggetti ad autorizzazione. Anche nel caso in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio siano smaltite come rifiuto e la frazione eccedente la prima pioggia abbia recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, non si procederà, di norma, al rilascio dell’autorizzazione allo scarico della frazione eccedente le acque di prima pioggia. L’autoveicolo detenuto non può essere considerato rifiuto, trattandosi di un bene a volte di rilevante valore economico, del quale il detentore non ha deciso affatto di disfarsi; che non possono pertanto ritenersi rifiuti i veicoli, anche muniti di targa, custoditi in un’area recintata. Si devono considerare le modalità con le quali i veicoli sono depositati, non deve sussistere accatastamento, né altre forme di inquinamento del terreno; pertanto, deve ravvisarsi solo una attività di mero deposito controllato di veicoli, che la legge non configura come reato. Si osserva inoltre che non devono essere versamenti di oli, né la presenza di batterie o danni al suolo e la situazione di fatto non genera inquinamento. Qualora, invece, il piazzale è adibito a deposito di veicoli fuori uso allora è necessario adottare tutta la disciplina del refluo industriali, con gli obblighi di impermeabilizzazione stabiliti dalla norma di settore.. Tali considerazioni sopra esposte erano già state sottolineate dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 15362 del 8 marzo 2000, la quale ha per oggetto i requisiti oggettivi delle depositerie giudiziarie. Nella circolare si precisa che l’area deve essere ricoperta di semplice ghiaia e non di asfalto. Se, invece, i veicoli depositati sono fuori uso, quindi piazzale del Centro di raccolta vero e proprio, l’impermeabilizzazione del sito a protezione del suolo e delle acque sotterranee è obbligatoria, in quanto rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2003 e al loro interno sussiste l’obbligo di corretta gestione delle sostanze di cui alla direttiva n. 80/68/CEE riportante in particolare all’allegato-Elenco 1.voce 7- Oli minerali e idrocarburi. Conseguentemente non si dovrà provvedere a richiedere l’autorizzazione per lo scarico delle acque pluviali contaminate per le aree adibite a solo deposito di veicoli, ma si rende, invece, necessaria la specifica autorizzazione di refluo industriale, per i piazzali di veicoli fuori uso, con tutti gli obblighi costruttivi conseguenti, quali il desoliatore, realizzazione di piattaforma impermeabilizzata, depuratore interno privato e quant’altro imposto dall’Ente che rilascia la autorizzazione.
Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it