Fermo amministrativo: novità in arrivo

La nuova normativa ha l’obiettivo di semplificare e accelerare il processo di gestione dei veicoli inutilizzabili, affinché non rimangano abbandonati o in stato di degrado sulle strade italiane.

Si è conclusa il 30 settembre scorso l’esame da parte della Commissione Ambiente ed Energia del Senato del Disegno di Legge recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Due le novità importanti: l’aumento delle sanzioni e le nuove disposizioni in materia di radiazione e cancellazione del fermo amministrativo.
Sul fronte delle sanzioni, il ddl stabilisce:
– aumento della sanzione penale minima a 10.000 euro (attualmente a 3.000 euro) per coloro che trattano veicoli fuori uso senza rispettare i principi generali sulla gestione dei rifiuti previsti dai Dlgs 152/2006 e Dlgs 209/2003;
– aumento della sanzione amministrativa pecuniaria minima per chi viola le regole su come conferire veicoli fuori uso, che passa da 1.000 euro a 3.000 euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, attualmente, è possibile radiare il veicolo per demolizione senza procedere alla preventiva cancellazione del fermo solo nei casi in cui il veicolo sia andato distrutto a seguito di eventi eccezionali quali incidenti, incendi e calamità naturali, presentando una specifica dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti che hanno constatato l’evento. Non rientrano nella casistica i veicoli non più utilizzabili a seguito di vetustà o guasti di natura meccanica.

Secondo il Disegno di Legge, quando un veicolo viene trovato e verificato inutilizzabile, l’ente competente (comune, provincia, città metropolitana o ente proprietario della strada) può richiedere la cancellazione del veicolo dal PRA, con allegata l’attestazione di inutilizzabilità del veicolo, che viene rilasciata dall’ufficio della polizia locale o da un ufficio designato dall’ente proprietario della strada.

L’ente deve informare il proprietario del veicolo, non oltre 7 giorni dalla scoperta del veicolo, attraverso posta elettronica certificata o altri mezzi idonei, garantendo una forma di comunicazione ufficiale e tracciabile. Il proprietario ha quindi 60 giorni per opporsi all’attestazione di inutilizzabilità.

Se il proprietario non si oppone entro questo termine, l’ente può procedere con:
– rimozione del veicolo;
– demolizione del veicolo;
– cancellazione del veicolo dal PRA.

Secondo i dati ACI sono 3 milioni e 600.000 i veicoli iscritti nei registri del PRA gravati da fermo amministrativo.
Con la nuova normativa si cercherà quindi di facilitare la rimozione di veicoli molto vecchi e inutilizzati che ogni giorno troviamo abbandonati sulle strade di tutta Italia.

Di A. M. 

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