TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO: LA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
1.- Destinazione ed utilizzo dei veicoli L’articolo 82 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285 (“Codice della strada”) ha per oggetto “Destinazione ed uso dei veicoli” e fornisce le seguenti definizioni: __uso: utilizzazione economica del veicolo, che può essere ad uso di terzi o proprio; __ destinazione: l’utilizzazione dello stesso veicolo in base alle caratteristiche tecniche. 2.- Uso di terzi Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione: un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal committente.
Le tipologie di iscrizioni previste dall’attuale normativa (Legge n. 298/74 e D.Lgs. n. 395/00 e regolamento di cui al D.M. 161/2005) prevedono: a) iscrizione senza vincoli e limiti di massa complessiva dei veicoli; b) iscrizione ai sensi dell’art.1 del D.M. 161/2005 per l’attività di trasporto merci con veicoli con massa complessiva fino a 1.500 Kg. 3.- Uso proprio Nei casi in cui il trasporto non costituisce l’attività economica prevalente, ma rappresenta una necessità complementare dell’impresa, si ricade nella definizione di trasporto cose in conto proprio. Tuttavia l’articolo 6 del DPR n. 783/1977 prevede che debbano verificarsi talune condizioni essenziali, quali: stretta attinenza tra le cose trasportate e l’attività principale dell’impresa; la portata utile complessiva dei veicoli in possesso dell’impresa non deve essere superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale della medesima; i costi dell’attività di trasporto non devono costituire (fatti salvi i casi specifici da dimostrare) la parte predominante dei costi totali dell’attività dell’impresa. L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza, che a seguito del decentramento delle funzioni amministrative operate in particolare dal D.Lgs. n. 112/98, viene rilasciata dalle Province. La licenza è rilasciata per autoveicoli aventi portata utile: a) non superiore a 3.000 Kg, a seguito di presentazione di domanda in cui devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose e le classi di cose da trasportare; b) superiore a 3.000 Kg, a seguito di presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 33 del citato DPR 783/1977. La domanda per l’ottenimento della licenza deve essere redatta sulla modulistica predisposta dal Ministero dei Trasporti (trattasi di modelli denominati CP1 e CP3), da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni emanate dallo stesso Ministero, e sottoscritta ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 (normativa autocertificazione). 4.- I codici delle attività economiche, delle cose e delle classi delle cose trasportate Le informazioni riportare nell’istanza tesa ad ottenere la licenza in conto proprio hanno come finalità quella di consentire la verifica della rispondenza dell’attività esercitata dall’impresa con le cose trasportate. Allo scopo a ciascuna attività economica, alle cose e alle classi delle cose trasportate dovrà essere attribuito un codice. Il Regolamento CEE n. 29/2002 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee” istituisce i CodiciNACE. La Nomenclatura delle Attività Economiche o codice NACE è un sistema di classificazione generale utilizzato per “sistematizzare” ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell’Unione Europea. L’esigenza di unificare le definizioni delle attività economico/industriali è sorta per evitare incomprensioni al livello statistico tra le diverse attività realizzate dai soggetti ed i diversi modi per definirle negli stati dell’UE. Ciascun istituto nazionale di statistica ha formulato, conseguentemente, una tabella di conversione a cui far riferimento per tradurre automaticamente a livello nazionale i codici NACE. In Italia l’ISTAT traduce i codici NACE con le classificazioni ATECO. 5.- Il decentramento amministrativo L’articolo 105 del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce alle Province le funzioni amministrative già di competenza dello Stato ed in particolare: il rilascio delle licenze per il trasporto di merci per conto proprio; l’organizzazione degli esami per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi; la tenuta degli albi provinciali quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per dirimere talune difficoltà operative conseguenti al conferimento delle predette funzioni amministrative è stato sottoscritto l’accordo Stato – Regioni del 14 febbraio 2002 che prevede, tra l’altro, al fine di coordinare la codificazione delle attività economiche e delle classi di cose trasportate e delle cose trasportate in conto proprio con la vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti, la classificazione identificata come «Allegato A del mod. CP1» integrata con le seguenti sezioni: “sub CODIFICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
– Attività di gestione dei rifiuti – Imprese esercenti l’attività di commercio rifiuti – Imprese esercenti impianti di recupero rifiuti delle Camere di Commercio si è pervenuti ad un’unica – Imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti – Imprese esercenti l’attività di bonifica – Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri)
– Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri) – Rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi) – Rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi) – Rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero – – Rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento. L’ISTAT provvede agli aggiornamenti delle proprie classificazioni tenendo conto della presente integrazione.” 6.- Le conseguenze dei controlli effettuati su strada. La mancata attivazione da parte dell’ISTAT circa l’aggiornamento dei codici delle attività economiche, così come auspicato dall’accordo Stato – Regioni, ha comportato per taluni autodemolitori, incappati in controlli stradali, la contestazione della violazione di “trasporto abusivo” perché la licenza di trasporto in conto proprio risulta carente di annotazione del codice dell’attività economica, delle cose e delle classi delle cose. Ai malcapitati oltre alla sanzione amministrativa, il cui importo varia da 2.000 a 12.000 €, è stata comminata la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi. In alcuni casi non è stato sufficiente dimostrare ai Soggetti preposti ai controlli che il trasporto di veicoli fuori uso, dal proprietario o possessore verso un centro autorizzato di proprietà dello stesso trasportatore, è legittimato dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla Categoria 5 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi con licenza in conto proprio). Orbene il foglio notizie di cui alla modulistica per l’iscrizione all’Albo prevede appunto, qualora il trasporto avvenga in conto proprio, la necessità di riportare la codifica concernente le attività economiche, quella per le cose e quella delle classi di cose. La mancata attivazione dell’ISTAT per quanto riguarda l’aggiornamento delle attività economiche così come previsto dall’accordo Stato – Regioni e l’avvenuta iscrizione all’Albo con l’ indicazione dei codici CER dei rifiuti (= cose) nonché il possesso del formulario di identificazione dei rifiuti, sono più che sufficienti per dimostrare la legittimità del trasporto con la licenza in conto proprio. 7.- L’aggiornamento operato dall’ISTAT Tuttavia con il primo gennaio 2008 entrerà in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, elaborata dall’ISTAT che rappresenta il calendario specifico per le singole indagini statistiche ed unico per i paesi della UE. L’ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito che prevede la partecipazione, oltre che dell’ISTAT che lo coordina, di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc..) e le principali organizzazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio si è pervenuti ad un’unica classificazione. Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adotteranno la stessa classificazione delle attività economiche. Tale risultato costituisce un significativo passo in avanti nel processo di integrazione e semplificazione delle informazioni acquisite e gestite dalla Pubblica Amministrazione. 8.- Conclusioni L’ATECO 2007, con cui l’ISTAT ha aggiornato, in relazione all’accordo Stato – Regioni, i codici delle attività economiche contribuirà ad apportare chiarezza nel settore. Tuttavia occorre sollecitare gli Enti Locali ed i vari Ministeri perché i primi provvedano entro tempi certi alla revisione delle licenze ed i secondi ad individuare anche i codici delle cose e delle classi delle cose trasportate. L’UPI (Unione delle Province Italiane) delle Marche, quale organismo di riferimento e di coordinamento delle quattro province marchigiane, pur avendo prospettato la risoluzione della problematica in questione presso il Ministero dei trasporti e l’ISTAT, non ha avuto alcun riscontro positivo. Una ulteriore azione è demandata alle Associazioni di categoria chiamate a svolgere un ruolo di stimolo nei confronti degli Enti e di sensibilizzazione verso i Titolari delle Aziende, affinché si possa trovare soluzione alla problematica illustrata entro tempi congrui. Si ritiene, altresì, necessario instaurare un confronto con le Prefetture, in qualità di Organi preposti alla valutazione dei verbali di contestazioni per mancata annotazione dei codici in argomento, per dimostrare come i “contravventori” non hanno potuto adempiere ad una disposizione non tanto per inerzia quanto per mancanza di chiarimenti o adempimenti da parte degli organi istituzionali. In conclusione, vista l’importanza dell’argomento trattato, in calce al presente intervento viene riportato il testo originale della nota dell’UPI prot. n. 12925 – V 1/6 del 20/07/2007, con la quale è stato interessato il Ministero dei Trasporti a fornire una soluzione all’esatta individuazione dei codici da apporre nelle licenze di trasporto in conto proprio. Nota dell’autore: mi corre l’obbligo di formulare un particolare ringraziamento al Sig. Roberto Capocasa per il contributo tecnico fornito e per l’ampia documentazione messa a disposizione.