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RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE: FORMAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TRASPORTO - Notiziario Autodemolitori

RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE: FORMAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TRASPORTO

1. Premessa Con l’introduzione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 e dal Decreto Legge 08 aprile 2008, n. 59, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2000/53/CE relativa ai vei-coli fuori uso, introducendo nel contempo tutta una serie di novità riguardanti la loro gestione e quella dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi generati nel corso dell’attività di bonifica e di demolizione degli stessi. Il Dlgs 209/2003 è applicato ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita, e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solamente le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 3, e all’articolo 6. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 disciplina i veicoli fuori uso non regolati dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 precisando che il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, debba consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del succitato decreto. Tali centri di raccolta possono inoltre ricevere rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Formazione giuridica di rifiuto Il Dlgs 209/2003 definisce all’articolo 3, comma 1, lettera a) i “veicoli”come veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore; alla lettera b) il “veicolo fuori uso” come un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e, alla lettera p) il “centro di raccolta”, come l’impianto di trattamento di cui alla lettera n), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso. Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 209/2003, un veicolo è classificato e quindi da ritenersi fuori uso: “a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (veicoli abbandonati); c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”. Il veicolo fuori uso diviene quindi rifiuto nel momento stesso in cui è ritirato e destinato alla demolizione; ciò avviene quando il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore (proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo) direttamente ad un centro di raccolta o, nel caso in cui il detentore intende cedere il veicolo per acquistarne un’altro, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato che, successivamente, lo consegnerà ad un centro di raccolta autorizzato (formazione giuridica del rifiuto). Il concessionario e/o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato non sono obbligati ad accettare il veicolo destinato alla demolizione a fronte dell’acquisto di un nuovo veicolo, ma dal momento che accettano di ritirarlo dovranno rilasciare al detentore un’apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione conterrà i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore nonché, se assunto, l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. Eseguita con le modalità di cui al comma 8 del Dlgs 209/2003 detta cancellazione, prima della consegna del veicolo al centro di raccolta, fornirà allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo. Il concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisirà dallo stesso centro e consegnerà al detentore il certificato di rottamazione (art. 5, comma 7 del Dlgs 209/2003) conservandone una copia. L’art. 6, comma 8 bis del Dlgs 209/2003 stabilisce infine che il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto – presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato – destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. 3. Classificazione dei rifiuti prodotti dall’attività di autodemolizione Stabilito come e quando i veicoli possono essere considerati rifiuto, si deve stabilire se essi siano qualificabili come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi. Come si può facilmente evincere dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) in base alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, all’allegato D della Parte quarta – Titolo I e II del Dlgs 152/2006 e all’al- legato A di cui al Decreto Ministeriale del 02 maggio 2006 “Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in conformità all’articolo 1, comma 1, lettera A), della Direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000”, il veicolo fuori uso nella sua interezza è da considerarsi un rifiuto speciale pericoloso (codice CER 16 01 04*). L’assegnazione dei veicoli fuori uso alla classe dei rifiuti speciali pericolosi deriva esclusivamente dalla pericolosità intrinseca di alcune parti e/o componenti che lo costituiscono e che una volta eliminate mediante la messa in sicurezza del veicolo (bonifica), ne consentono una nuova classificazione come rifiuto speciale non pericoloso. Il veicolo fuori uso privato delle sue parti pericolose a seguito della messa in sicurezza rimarrà quindi semplicemente un rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 16 01 06). Il Dlgs 209/2003 si prefigge di individuare le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli e limitare il susseguente smaltimento di rifiuti pericolosi. A tal proposito all’allegato I – punto 5, il Dlgs 209/2003 stabilisce che tutte le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso siano effettuate secondo precise modalità e prescrizioni. Le tipologie di rifiuti speciali pericolosi (codici CER contrassegnati con il simbolo *) generalmente prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore sono: Oli lubrificanti: Individuati al capitolo 13 dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) – OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19), voci 13 01 (scarti di oli per circuiti idraulici) e 13 02 (scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti) sono principalmente costituiti da olio motore, oli del cambio, oli di trasmissione, oli idraulici. Filtri dell’olio (codice CER 16 01 07*): Sono costituiti da una carcassa metallica contenente all’interno il materiale filtrante solitamente costituito da carta. E’ un rifiuto speciale pericoloso poiché contaminato da olio minerale e pertanto dopo averlo svuotato dall’olio residuo che deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, va riposto in appositi contenitori. Liquidi per freni (codice CER 16 01 13*): Costituito principalmente da miscele di glicoli e/o siliconi. Liquidi antigelo e di raffreddamento (codice CER 16 01 14*): Liquido refrigerante utilizzato per sottrarre calore al motore caratterizzato da scarsa aggressività e basso punto di congelamento. E’ costituito principalmente da glicole etilenico (1,2-Etandiolo), prodotto chimico appartenente alla classe di pericolo “Nocivo” (R22, S23, S62). “Air bag” e altre componenti esplosive (codice CER 16 01 10*): Devono essere rimossi per un possibile reimpiego o neutralizzati delle componenti esplosive. Rientrano in questa classificazione anche i retrattori di cinture di sicurezza. Componenti e dispositivi contenenti PCB (codice CER 16 02 09*): Costituiti principalmente da piccoli condensatori e/o trasformatori di piccole dimensioni il cui dielettrico contiene PCB. Componenti e dispositivi elettrici ed elettronici (codice CER 16 01 08*): Costituiti principalmente da interruttori a mercurio presenti in vecchi autoveicoli. Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti CFC – HCFC – HFC – PCB: Individuate al capitolo 16 dal Catalogo Europeo dei Rifiuti – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO, voce 16 02 (scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Contengono sostanze pericolose o lesive dell’ozono. Accumulatori o batterie al piombo (codice CER 16 06 01*): Batterie al piombo o, più propriamente, accumulatori al piombo. Elettroliti di batterie e accumulatori (codice CER 16 06 06*): Costituiti da acido solforico, sostanza chimica corrosiva, irritante e pericolosa per l’ambiente (R35, S26, S30, S45). Catalizzatori esauriti: Individuati al capitolo 16 dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO, voce 16 08 (catalizzatori esauriti). Possono contenere metalli di transizione, (scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio), composti di metalli di transizione pericolosi, acido fosforico o essere stati contaminati da sostanze pericolo- se. Fluff (codice CER 19 10 03*): Residuo di frantumazione conosciuto come “car fluff” risultante dal trattamento dei veicoli fuori uso, costituito da una frazione leggera e polveri contenente sostanze pericolose (metalli pesanti, oli minerali, microinquinanti quali PCB, PCDD, PCDF e IPA). Serbatoi contenenti gas compresso: Devono essere rimossi e svuotati del gas ivi contenuto prima delle operazioni di riduzione volumetrica della carcassa per evitare il pericolo di esplosioni. Il gas compresso contenuto nel serbatoio è estratto, stoccato e sottoposto a combustione nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili come previsto all’allegato I, punto 5.1, lettera b) del Dlgs 209/2003. Carburanti: Devono essere prelevati prima delle operazioni di riduzione volumetrica per evitare il pericolo di esplosioni o, dispersioni nell’ambiente e avviati a riuso. Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (codice CER 15 02 02*): Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. Le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli fuori uso sono: Pneumatici fuori uso (codice CER 16 01 03). Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (codice CER 16 01 06): E’ costituito dal veicolo una volta che è stata completata la sua bonifica e riduzione di volume (pressatura e compattamento). Pastiglie per freni non contenenti amianto (codice CER 16 01 12). Liquidi antigelo non contenenti sostanze pericolose (codice CER 16 01 15). Serbatoi per gas liquido dopo l’estrazione del gas compresso ivi contenuto (codice CER 16 01 16). Metalli ferrosi (codice CER 16 01 17). Metalli non ferrosi (codice CER 16 01 18). Plastica (codice CER 16 01 19): Paraurti, cruscotti, tappezzerie e imbottiture. Vetro (codice CER 16 01 20): Parabrezza, lunotto posteriore, finestrini. Fluff non contenente sostanze pericolose (codice CER 19 10 04). Apparecchiature elettriche ed elettroniche non contenenti CFC – HCFC – HFC – PCB (codice CER 19 02 14). Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 19 02 16). Catalizzatori esauriti non contenenti sostanze pericolose (codici CER 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04). Altre batterie e accumulatori (codice CER 16 06 05). Le parti di ricambio valide, recuperate dalla demolizione possono essere commercializzate ad eccezione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo e individuate all’allegato III del Dlgs 209/2003 che devono essere cedute esclusivamente a imprese esercenti l’attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, e sono utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Trasporto dei rifiuti Il trasporto dei suddetti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dal centro di demolizione verso gli impianti di recupero o di smaltimento finale regolarmente autorizzati può essere effettuato dal proprietario e/o gestore del centro di demolizione utilizzando dei mezzi di sua proprietà o affidato a terzi vettori. In entrambi i casi, le imprese devono possedere mezzi ido- nei e adatti al trasporto da effettuare ed essere iscritte come previsto dall’art. 212 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in almeno una delle seguenti categorie: Trasporto conto proprio – art.2, comma 30, Dlgs 4/08 (ex art. 212, comma 8, Dlgs 152/2006 e s.m.i.); Categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo); Categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo); Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi). Le categorie 2, 3, 4 e 5 sono suddivise in sei Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti speciali trattati. L’iscrizione al trasporto conto proprio autorizza le imprese alla raccolta e al trasporto di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi (non eccedenti la quantità di trenta chilogrammi o litri al giorno) da esse stesse prodotti a condizione che questi costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa. L’iscrizione alla Categoria 2 e 3 avviene in procedura semplificata così come previsto dall’articolo 212, comma 18 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e non è subordinata al contrario dell’iscrizione ordinaria nella Categoria 4 e 5 alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussione) ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Industria 8 ottobre 1996, modificato con Decreto 23 aprile 1999. Se i rifiuti speciali non pericolosi, prodotti durante l’attivita di demolizione devono essere trasportati presso impianti di recupero autorizzati con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05.02.1998 e s.m.i., è sufficiente che l’impresa sia iscritta nella Categoria 2, mentre se tali rifiuti sono anche destinati ad impianti finali di smaltimento autorizzati in procedura ordinaria è necessario che l’impresa risulti iscritta nella Categoria 4. L’iscrizione alla Categoria 2 non consente quindi il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi presso impianti finali di smaltimento autorizzati in procedura ordinaria, al contrario dell’iscrizione nella Categoria 4, la quale permette sia il trasporto presso impianti di recupero che svolgono tale attività in procedura semplificata che presso impianti finali di smaltimento autorizzati in procedura ordinaria. Molto più articolato è il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi; infatti, il trasporto di tali rifiuti è vincolato oltre che all’iscrizione nelle Categorie 3 e/o 5 dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali anche alla normativa ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada). Come nel caso precedente, l’iscrizione alla Categoria 3 con- sente solamente il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi presso impianti di recupero autorizzati ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006, mentre l’iscrizione alla Categoria 5 autorizza il trasporto degli stessi sia presso impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata che presso impianti finali di smaltimento autorizzati in procedura o dinaria. Alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi prodotti durante l’attività di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso rientrano nella disciplina del trasporto di merci pericolose e pertanto oltre all’attribuzione dei numeri CER si dovranno assegnare anche le corrispondenti classi ADR ed i rispettivi numeri ONU. Ai fini della normativa ADR, i rifiuti speciali pericolosi sa- ranno classificati in relazione alla pericolosità prevalente posseduta ed assimilati alle materie pericolose corrispon- denti: le modalità di trasporto saranno pertanto le stesse delle materie a cui detti rifiuti speciali pericolosi sono assimilati. Tra codice CER e numero ONU non esiste una corrispondenza automatica e in alcuni casi per stabilire la composizione esatta del rifiuto e quindi per assegnare allo stesso il numero ONU è necessario eseguire sul rifiuto un’analisi chimica. In particolar modo sono soggetti alla disciplina ADR i seguenti rifiuti: Liquidi per freni (CER 16 01 13*): Da classificare in rapporto alle caratteristiche di pericolo delle sostanze presenti. Possi- bili classificazioni ADR: Classe 9-Numero ONU 3082; Classe 6.1-Numero ONU 2810. Liquidi antigelo e di raffreddamento (CER 16 01 14*): Classe 6.1-Numero ONU 2810. “Air bag” e altre componenti esplosive (CER 16 01 10*): Possibili classificazioni ADR: Classe 1-Numero ONU 0503; Classe 9-Numero ONU 3268. Componenti e dispositivi contenenti PCB (CER 16 02 09*): Classe 9-Numero ONU 2315. Componenti e dispositivi elettrici ed elettronici (CER 16 01 08*): Classe 8-Numero ONU 2809. Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti CFC – HCFC – HFC – PCB: Da classificare in rapporto alle caratteristiche di pericolo delle sostanze presenti (gas liquefatti). Accumulatori o batterie al piombo (CER 16 06 01*), se non soddisfano le condizioni speciali della disposizione speciale 598, della sezione 3.3.1 dell’accordo ADR (accumulatori nuovi o non danneggiati): Classe ADR 8 – Numero ONU 2794. Devono essere raccolte e conferite al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi). Catalizzatori esauriti: Da classificare in rapporto alle caratteristiche di pericolo delle sostanze presenti. Fluff (CER 19 10 03*): Da classificare in rapporto alle caratteristiche di pericolo delle sostanze presenti. I campioni di fluff devono essere sottoposti a test di cessione, secondo la norma UNI 10802, come previsto dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 n.291. Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (codice CER 15 02 02*): Da classificare in rapporto alle caratteristiche di pericolo delle sostanze presenti. Oli lubrificanti: L’articolo 6 del Dlgs 95/1992 prevede al comma 1, lettera c) che i produttori o detentori “a qualsiasi titolo” di una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati cedano o trasferiscano tutti gli oli usati detenuti, direttamente al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati o ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati e rimborsando allo stesso gli eventuali oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. Tutti i detentori di oli usati a prescindere dal quantitativo di 300 litri annui devono provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (art.6, comma 2, Dlgs 95/1992). Lo stoccaggio degli oli usati come previsto all’allegato I del Dlgs 209/2003 dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e s.m.i., e al Decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. Si aggiungono in ogni caso gli obblighi riguardanti il MUD, i registri di carico e scarico e i formulari per il trasporto dei rifiuti rispettivamente previsti dagli art. 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006. Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire secondo le modalità di cui all’art. 168 del Codice della strada ed è altresì disciplinato dalla parte 6, capitoli da 6.1 a 6.10 dell’accordo ADR. Quando il rifiuto è sottoposto alla disciplina ADR è necessaria oltre l’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 3 e 5, la nomina da parte della stessa impresa di un consulente per la sicurezza dei tra- sporti di merci pericolose (ADR 1.8.3) che dovrà verificare la prassi e le procedure da adottare per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico dei suddetti rifiuti speciali pericolosi. I conducenti dei veicoli che trasportano i rifiuti speciali pericolosi sottoposti a disciplina ADR devono essere in possesso del certificato di formazione professionale (patentino ADR) rilasciato dall’autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto come prescritto dal capitolo 8.2 dell’accordo ADR. I veicoli utilizzati per il trasporto dei suddetti rifiuti speciali pericolosi in regime ADR devono essere conformi a quanto disposto al capitolo 9 dall’accordo ADR e provvisti, durante il trasporto, delle opportune pannellature ed etichettature (ADR 5.3). Devono altresì essere dotati di mezzi atti a provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione degli stessi rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai loro contenitori. Ciascun trasporto di rifiuto speciale pericoloso sottoposto a disciplina ADR deve essere sempre accompagnato da un documento, o scheda tecnica, contenente delle informazioni scritte sulla sostanza trasportata e le istruzioni e precauzioni da prendere in caso di incidente o di emergenza (ADR 5.4.3). Durante il trasporto devono essere rispettate le norme ADR che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti speciali pericolosi. In particolare come da Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (prot.n. 1912/ALBO/PRES del 2.10.2007) devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di 3 cm. La targa va posta nella parte posteriore del veicolo, a destra e in modo ben visibile; b) sui colli deve essere apposta un’etichetta inamovibile o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di 15×15 cm, recante la lettera “R” di colore nero alta 10 cm, larga 8 cm, con larghezza del segno di 1,5 cm. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Ad eccezione dei casi previsti all’art. 187 del Dlgs 152/2006 è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi incompatibili tra loro ovvero che possano dare origine alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi. Durante il trasporto i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) dovranno essere sempre accompagnati, oltre che da una copia del provvedimento di iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali corredata dalla dichiarazione di conformità resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., da un formulario di identificazione come previsto all’art. 193 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. dal quale devono risultare: il nome ed indirizzo del produttore e del detentore; l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto; l’impianto di destinazione; la data e il percorso dell’istradamento; il nome e l’indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione, conforme a quanto previ- sto dal Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n. 145 e s.m.i., numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, redatto di quattro esemplari, sarà compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà riportare con esattezza i dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti, i dati relativi all’impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento (destinata- rio), i dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti, il codice CER del rifiuto, il nome e le caratteristiche fisiche codificate del rifiuto (solido pulverulento, solido non pulverulento fangoso palabile, liquido), le eventuali caratteristiche codificate di pericolo (H), la destinazione del rifiuto (recupero o smaltimento) e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica le caratteristiche chimico-fisiche dello stesso necessarie per tale smaltimento, la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg o in litri, l’indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID, le targhe dei mezzi di trasporto, la data e l’ora di inizio trasporto. Nel caso del trasporto di rifiuti speciali pericolosi sottoposti a disciplina ADR si ritiene oltremodo opportuno riportare sotto la voce “annotazioni” del formulario di trasporto la classificazione ADR individuata dal documento di trasporto per le merci pericolose (ADR 5.4) e contenente il numero ONU, la denominazione tecnica del prodotto, la classe ADR di appartenenza e il gruppo di imballaggio. Una copia del formulario rimarrà presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, saranno acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvederà a trasmetterne una copia al detentore. Nel caso si disponga di un certificato di analisi che dia riscontro della natura del rifiuto (pericoloso/non pericoloso) è necessario allegarlo sempre al formulario durante il trasporto. Le informazioni riguardanti l’operazione di carico e/o di scarico del rifiuto, con l’indicazione del numero progressivo di registrazione, la data di registrazione, il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti avviati a operazioni di recupero o di smaltimento e la data di effettuazione del trasporto, le caratteristiche del rifiuto (codice CER, descrizione, stato fisico e classi di pericolosità), le quantità dei rifiuti (Kg, litri, metri cubi), il luogo di produzione e l’attività di provenienza del rifiuto e i dati degli eventuali società commerciali o di intermediazione di cui ci si avvale ed eventuali annotazioni (dati del destinatario del rifiuto, data di inizio e fine trasporto), dovranno essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla compimento del trasporto in un apposito registro di carico e scarico dei rifiuti (modello “A”) così come previsto all’art. 190 del Dlgs 152/2006, redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n. 148 e s.m.i. – Dlgs 16 gennaio 2008, n.4 (disposizioni correttive ed integrative Dlgs 152/2006), numerato e vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Sul formulario di identificazione una volta registrato sul registro di carico e scarico dei rifiuti sarà inoltre riportato il numero di registrazione corrispondente e sarà conservato insieme al suddetto registro. Le copie dei formulari e i registri di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere conservati per cinque anni. Entro il 30 aprile di ogni anno saranno comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività (MUD – art. 189, Dlgs 152/2006). 5. Trasporto intermodale dei rifiuti Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi può avvenire utilizzando due o più sistemi di trasporto che si articolano in strutture come strade, ferrovie, rotte aeree o marittime, resi tra loro compatibili dall’impiego coordinato di dispositivi, quali i container, adatti sia allo spostamento che al deposito. Tale tipologia di trasporto è denominata trasporto intermo- dale o multimodale e coinvolge come detto in precedenza tre diverse modalità di trasporto: stradale (ADR), ferroviario (RID), marittimo (IMDG) e aereo (IATA). Nel caso in cui si debba ad esempio effettuare un trasporto multimodale stradale e marittimo di rifiuti speciali pericolosi, questo sarà sottoposto sia alla disciplina ADR che a quella IMDG. Il trasporto su strada seguirà le disposizioni illustrate in precedenza, mentre per il trasporto marittimo è necessario richiedere l’autorizzazione all’imbarco e al trasporto marittimo e il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) così come previsto dal Decreto Ministeriale 21 marzo 2006, n. 278 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un esempio di modello (formulario-tipo) che può essere utilizzato ai fini della dichiarazione combinata delle merci pericolose in accordo ai requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola; MARPOL 73/78. Annesso III, regola 4 e del certificato di carico in caso di trasporto multimodale di merci pericolose è riportato all’annesso 5 del Decreto Ministeriale 21 marzo 2006, n. 278 e s.m.i. (Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 32° Emendamento – ADR 5.4.4). Al trasporto marittimo dei rifiuti speciali non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all’autorizzazione di imbarco e sbarco previste dal Decreto Ministeriale 31 ottobre 1991, n. 459 e s.m.i. emanato dal Ministero della Marina Mercantile. Chi intende imbarcare rifiuti speciali non pericolosi, come ad esempio i veicoli fuori uso risultanti dall’attività di bonifica e di riduzione di volume (pressatura e compattamento), non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06) e destinati all’industria metallurgica, deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto di imbarco. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione che attesti la non pericolosità degli stessi. Dalla dichiarazione dovrà risultare che i rifiuti sono imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le norme prescritte dal D.M. 459/1991 e s.m.i. e che si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto. La dichiarazione di cui all’ art. 5, comma 2 del D.M. 459/1991 e s.m.i. deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l’imbarco, anche da un chimico iscritto all’Albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato l’analisi e il controllo dei rifiuti e certificarne le caratteristiche chimico-fisiche e la non pericolosità degli stessi. Qualora i rifiuti non possano essere sbarcati nel porto di destinazione e vengano respinti, il detentore che ha imbarcato i rifiuti, solidalmente con il produttore degli stessi, ha l’obbligo, sostenendone gli oneri derivanti, di provvedere al loro smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il formulario-tipo, utilizzato ai fini della dichiarazione com- binata delle merci pericolose e la dichiarazione attestante la non pericolosità dei rifiuti non pericolosi, non sostituisce il formulario di identificazione dei rifiuti che dovrà accompagnare in entrambi i casi il trasporto multimodale dei rifiuti speciali.

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