Radiazione veicoli per esportazione: dal 1° luglio scatta l’obbligo di revisione

Cambio di rotta del Legislatore dopo l’allarme lanciato ad aprile dai demolitori.

bisarcaauto

È stato pubblicato sabato scorso in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo che stabilisce che a partire dal 1 luglio 2018, per esportare un veicolo all’estero, sarà necessario dimostrare di averlo revisionato almeno 6 mesi prima della richiesta stessa di esportazione.

Si tratta del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dal titolo “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Cambio di rotta da parte del Legislatore.
Infatti, inizialmente lo schema di Decreto Legislativo azzerava di fatto le norme introdotte per scoraggiare l’esportazione illecita di autovetture dalla Legge di Stabilità del 2015 che prevedeva, per la radiazione per esportazione, la certificazione dell’effettiva reimmatricolazione all’estero del veicolo.

Le associazioni di categoria erano fortemente contrarie a questa prima stesura, spiegando che in questo modo sarebbe stata favorita “la libera circolazione dei rifiuti, non delle merci“.

Da anni infatti i demolitori e i riciclatori auto denunciano che spesso i veicoli vengano esportati per essere demoliti e non per essere utilizzati nei Paesi di destino, realizzando così un’esportazione di rifiuti e sottraendo materiale prezioso all’industria nazionale del riciclo e a quella siderurgica.

La stessa Commissione Europea, secondo i principi dell’Economia Circolare, ha più volte chiesto agli Stati membri di monitorare le esportazioni di veicoli usati per evitare che dietro le stesse si possano nascondere esportazioni illecite di rifiuti.
Il predente schema, quindi, oltre a rendere incerta la radiazione per esportazione, avrebbe riportato l’Italia sotto la lente dell’Europa per quanto riguarda la lotta ai traffici illeciti di rifiuti.

Il nuovo testo approvato e pubblicato in GU, invece, impone che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

Si legge nel testo del Decreto all’articolo 5Disposizioni di coordinamento e abrogazioni”:

“Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia.
La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.
Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99″.

Gli operatori del fine vita dei veicoli ora possono tirare un sospiro di sollievo e festeggiare una vittoria dopo una battaglia durata diverse settimane.


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