Car-fluff: ammesso alla produzione di Combustibile Solido Secondario

Una apposita Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce, finalmente, quali sono i criteri specifici da rispettare affinché il car fluff possa essere utilizzato come combustibile solido secondario (CSS).

car-fluff

Quello della destinazione del Car-fluff, ovverossia, la parte residuale risultante dalla macinazione dei veicoli a fine vita dopo la separazione delle preziose parti metalliche è un problema che da tempo occupa gli addetti ai lavori; in gioco c’è il rispetto della normativa comunitaria sul fine vita dei veicoli, ma non solo.

Infatti, se in Italia si demoliscono ogni anno circa 1 milione di veicoli e l’85% dei materiali provenienti dal loro trattamento viene avviato a reimpiego e riciclo nel pieno rispetto degli obiettivi-target, lo stesso non può dirsi, ancora per l’obiettivo europeo del 95% di recupero complessivo, per raggiungere il quale, ancora, nel nostro Paese, manca una quota di recupero energetico.

Ecco, quindi, che la destinazione finale del residuo di macinazione diventa fondamentale ai fini del rispetto della norma comunitaria. A tutt’oggi la miscela di materiale plastico, schiume, gomma, tessuti di rivestimento che costituisce il 15% del peso complessivo di un veicolo, viene in larga parte smaltita in discarica (circa l’87%), mentre solo il 12% viene avviato a riciclo e una ancora più minima parte (l’1%) è destinata al recupero energetico.

Eppure, proprio il car fluff ha un notevole potere calorifico tale da renderlo appetibile quale combustibile solido secondario (CSS) soprattutto nei cementifici in sostituzione del tradizionale combustibile fossile costituito da carbone. Ma a livello normativo, sussisteva ancora qualche incertezza a livello interpretativo, se, infatti, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 febbraio 2013 n. 22, adottato in attuazione dell’art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto; proprio sul Car-fluff, mancavano tali criteri.

Per superare questo gap, il 29 marzo scorso, il MATTM ha pubblicato una apposita Circolare recante: “Cessazione della qualifica di rifiuto del car fluff (CER 191004) per successivo utilizzo come CSS-combustibile nei cementifici – chiarimenti interpretativi sul decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22“, al fine di fornire alle amministrazioni e alle associazioni di settore chiarimenti interpretativi sul suddetto decreto ministeriale del 14 febbraio 2013 n. 22 che uniformino l’azione amministrativa, rafforzino la certezza del diritto e al fine di promuovere il trattamento nei cementifici italiani del CSS-combustibile ottenibile da car fluff (CER 191004).

Il provvedimento, molto atteso dagli operatori di settore, era già stato annunciato all’ultima edizione di ECOMONDO, nel corso del Convegno celebrato il 10 novembre presso la Fiera di Rimini: “Il recupero dei veicoli fuori uso al centro dell’economia circolare” (NdR: ne avevamo dato contezza nell’articolo: “Ecomondo 2017: la filiera del fine vita dei veicoli a convegno“), durante il quale il Capo della Segreteria Tecnica del MATTM, in videoconferenza aveva annunciato che ci sarebbe stato un intervento ad hoc del dicastero teso ad ammettere il car fluff come combustibile solido secondario (CSS) per cementifici e termovalorizzatori, introducendo quelle forme di recupero energetico che ci allontanano dal target europeo di recupero totale del 95% del veicolo a fine vita (che peraltro si sarebbe dovuto raggiungere nel 2015!).

Ora, con la suddetta Circolare tale obiettivo può essere conseguito, utilizzando il car fluff per la preparazione del CSS combustibile da impiegare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali, con l’obiettivo di contribuire: ad un maggior recupero dei rifiuti; alla riduzione del ricorso alla discarica; al minor utilizzo di risorse energetiche fossili.

La Circolare del MATTM evidenzia che: “il car fluff (codice CER 191004) è ammissibile alla produzione del CSS-Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non incluso nell’allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013. L’inclusione del sottocapitolo 1910 nel Pag.3/5 punto 3 del citato allegato 2, recante: “Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE” non determina l’esclusione del codice CER 191004 e relativi al car fluff”. 

“Infatti, nel successivo punto 4 dello stesso allegato 2, dove il capitolo 1910 viene esplicitato, sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002. Sono, pertanto, solo questi codici del capitolo 1910 quelli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile.

Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’ art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto).

Le suddette Amministrazioni non dovranno, dunque, prendere a riferimento né l’art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q)”.

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