Proroghe patenti di guida, revisioni e Carta di Qualificazione del Conducente

In una Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le precisazioni in merito all’armonizzazione fra le norme nazionali di cui al D. L. 18/2020 e il Regolamento UE del 25 maggio 2020 in vigore dal 4 giugno.

proroga patente revisione CQC

Novità per tutti gli automobilisti e i trasportatori di merci e di persone: l’Italia ha recepito il Regolamento Ue sull’emergenza coronavirus dello scorso 25 maggio che, dispone nuove proroghe per le scadenze documentali relative a patente di circolazione, revisione del mezzo, Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e ispezione tachigrafi.

In sostanza, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha diramato, in data 5 maggio, la Circolare n. 0051340 avente per oggetto: Emergenza COVID-19 – Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020  recantemisure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti“.

Il succitato Regolamento, la cui efficacia è di diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione, deve essere coordinato con le norme italiane che hanno già previsto alcune sospensioni dei termini di scadenza correlati alla circolazione stradale e pertanto, dal Ministero, hanno ritenuto opportuno fornire “un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta e uniforme applicazione“.

Inoltre, le disposizioni contenute nel Regolamento Ue hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un Paese membro dell’Ue.
Tuttavia, la Circolare specifica anche che: “norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità dei documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento, mantengono la propria validità e producono i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati“.

Il documento informativo redatto dal Ministero evidenzia le seguenti fattispecie:
– proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
– proroga della validità della patente di guida;
– ispezione periodica dei Tachigrafi;
– validità della carte del conducente per l’utilizzo dei Tachigrafi;
– proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore;
– proroga dei termini previsti dal Regolamento CE n. 1072/2009;
– proroga dei termini previsti dal Regolamento CE n. 1072/2009.

Per quanto concerne la proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), il Regolamento Ue prevede che il termine di scadenza di validità del Codice armonizzato “95” apposto sulla patente di guida o sulla CQC scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascun documento.
Anche in Italia la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro UE con scadenza compresa nel periodo di cui sopra è prorogata di 7 mesi.

Viceversa, per le CQC rilasciate in Italia occorre coordinare le misure del Regolmento Ue con quelle del precedente D.L. 18/2020 che prevede che le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza; il quale, al momento, è fissato al prossimo 29 ottobre.

Pertanto, le CQC rilasciate in Italia:
se hanno scadenza compresa nel periodo tra il 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe); mentre sul territorio degli altri Paesi UE, fruiscono della proroga di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
– qual ora la loro scadenza sia compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli Stati membri, anche al territorio nazionale, dal momento che il termine ultimo sarà successivo al 29 ottobre.

Per quanto concerne la proroga della validità della patente di guida il Regolamento Ue prevede che quelle scadute o in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogate per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sulle stesse.

In questo caso il dettato comunitario contiene una proroga più favorevole a quella già prevista dall’Italia che prevedeva la data limite per la validità fissata al 31 agosto 2020.
Pertanto, coloro che circolano con patente scaduta dal 1° febbraio o in scadenza fino al 31 agosto, potranno circolare su tutto il territorio dell’Ue fino a 7 mesi successivi alla data di scadenza indicata.

Diversamente, ai titolari di patente di guida italiana con scadenza 31 gennaio 2020, per la sola circolazione sul territorio nazionale, si applica la proroga prevista dal precedente D. L. 18/2020 che ha esteso il termine di validità del documento fino al 31 agosto 2020.

Per ciò che concerne l’ispezione periodica (biennale) alla quale sarebbero dovuto essere sottoposti i tachigrafi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il Regolamento Ue concede una proroga di 6 mesi successivi alla data prevista.
Tanto vale per tutti i veicoli immatricolati nell’Ue e consente a questi di poter circolare su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, senza aver effettuato la predetta ispezione.

Nello specifico della validità della Carte del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi, il Regolamento Ue prevede che i titolari di detta Carta per l’attività di trasporto su strada che ne chiedano il rinnovo per scadenza nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 devono poter ottenere il rilascio del nuovo documento entro 2 mesi dalla richiesta.
Nelle more del rilascio (richiamato l’art. 35, paragrafo 2 – Regolamento Ue 165/2014) il conducente è ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta.
Tuttavia, tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo del documento al più tardi entro 15 gg lavorativi precedenti la data di scadenza della Carta.

Il Regolamento prevede inoltre che i titolari della Carta che non può essere utilizzata nei casi di cattivo funzionamento, furto o smarrimento e che ne abbiano pertanto richiesto la sostituzione nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 devono poter ottenere il rilascio del documento sostitutivo entro 2 mesi dalla richiesta.
In questo sono autorizzati a circolare previa dimostrazione dell’avvenuta richiesta di sostituzione o restituzione all’Autorità competente della precedente Carta danneggiata o malfunzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere all’annotazione manuale delle attività svolte.

Per quanto concerne le revisioni di automobili, veicoli commerciali, rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonnellate, rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate e trattori stradali o motrici con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, il Regolamento Ue concede una proroga di 7 mesi durante i quali tali veicoli potranno circolare liberamente sul territorio dell’Unione.

Tuttavia, in questo caso, la norma comunitaria va coordinata con quella nazionale che, in specie, autorizzava i veicoli da revisionare entro il 31 luglio 2020 a circolare sino al 31 ottobre 2020.
Pertanto, per i veicoli immatricolati in Italia nelle categorie M – N – O3 – O4 e T5 e in considerazione della norma europea, sussistono diversi casi:
– se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 3 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
– se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi Ue sino al 30 settembre 2020;
– se la revisione scade nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei Paesi Ue (Italia compresa) per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
– i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 tonnellate) immatricolati in Italia la cui revisione e scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall’applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre senza aver effettuato la prevista revisione.

Il Regolamento UE del 25 maggio prevede, inoltre che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi effettuati nel territorio dell’Ue, scadute o in scadenza nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 6 mesi. Analogamente vale per le copie conformi certificate e per l’Attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.

Per quanto concerne la validità delle licenze comunitarie per i trasporti nazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell’UE scadute o in scadenza nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 6 mesi; lo stesso dicasi per le copie certificate conformi.

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