Radiazione per esportazione: da gennaio nuove procedure
Dal 2020 non sarà più possibile esportare veicoli senza radiazione preventiva, che potrà avvenire solo se il veicolo è stato revisionato entro i 6 mesi precedenti.
Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, sono previsti nuovi adempimenti per esportare definitivamente all’estero i veicoli immatricolati in Italia.
Infatti, sarà obbligatorio chiedere preventivamente la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. all’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e del Personale, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia.
Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.
Tale procedura sarà possibile solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, nei 6 mesi precedenti alla richiesta di cancellazione.
Se l’ultimo controllo tecnico risale a più di 6 mesi anteriori alla data di richiesta di radiazione, il veicolo dovrà essere sottoposto a una nuova revisione ed avere esito “regolare” per poi essere cancellato dagli archivi.
Al fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito, non solo di un foglio di via e di targhe provvisorie per il transito ai varchi di confine, ma anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.
Nell’ambito della attuazione della riforma, inoltre, nel corso del 2020 saranno realizzate procedure semplificate che saranno comunicate nei prossimi mesi a tutti gli utenti e gli operatori professionali interessati.
Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre, è ancora ammessa la possibilità di richiedere, attraverso gli Uffici Consolari italiani all’estero, la radiazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata entro il 1° gennaio.
Infine, sempre dal 1° gennaio entrerà in vigore il documento unico di circolazione, che abolisce di fatto il certificato di proprietà.
Il documento unico, infatti, è costituito dalla sola carta di circolazione dove saranno annotati anche i dati di proprietà e quelli relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresi i fermi amministrativi.