NUOVE REGOLE DALLA COMMISSIONE UE

Varati due Regolamenti per includere alcune miscele di rifiuti nell’Allegato III del precedente Regolamento n. 1013/2006 e per modificare aggiornare ad alcuni Paesi non OCSE i criteri relativi all’esportazione di rifiuti destinati al recupero.

Estate calda e densa di novit‡ dal punto di vista della movimentazione transfrontaliera di rifiuti, sul fronte delle sollecitazioni normative comunitarie. Infatti Ë stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 luglio 2011, il Regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione del 9 luglio 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni Paesi non appartenenti all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Tale Regolamento aggiorna i criteri per Bosnia-Erzegovina e Malaysia. Dopo pochi giorni (12 luglio), sempre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Ë apparso il Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell’11 luglio 2011, che reca modifica al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell’allegato III A.

A maggior informazione dei lettori, pubblichiamo, di seguito il testo dei Regolamenti succitati.

(Si avverte che il testo dei Regolamenti inserito in queste pagine non riveste carattere di ufficialit‡ e non Ë in alcun modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea)

REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all’OCSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 ), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
La Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni riguardo alla Bosnia-Erzegovina e alla Malaysia. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione ( 2 ) va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 Ë modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento Ë obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
JosÈ Manuel BARROSO

(per l’Allegato vedi pag. seguente)

REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell’allegato III A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 ), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) La Finlandia ha presentato una richiesta alla Commissione affinchÈ siano prese in considerazione, per l’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, le miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea.
(2) Il Regno Unito ha presentato una richiesta alla Commissione affinchÈ siano prese in considerazione, per l’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, le miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea.
(3) La Commissione ha ricevuto osservazioni da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia e Svezia in merito all’ammissibilit‡ della miscelazione di rifiuti corrispondenti a diversi trattini o sottotrattini delle voci B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 e B3050 della convenzione di Basilea ai fini dell’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tenendo conto di tali osservazioni, la Commissione ha selezionato un elenco di miscele di rifiuti classificati in una stessa voce della convenzione di Basilea ai fini dell’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(4) La Commissione ha esaminato le richieste di Finlandia e Regno Unito e le osservazioni degli Stati membri e, sulla base di tale valutazione, Ë stato selezionato un elenco di miscele di rifiuti classificati in singole voci della convenzione di Basilea ai fini dell’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(5) » opportuno chiarire quali siano le procedure applicabili alle spedizioni di miscele di rifiuti classificati in una stessa voce della convenzione di Basilea. Per consentire l’esportazione di talune di tali miscele verso paesi non soggetti alla decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE, relativa alla revisione della decisione OCSE (92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (´la decisione OCSEª), in base agli obblighi generali di informazione previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006, Ë necessario un periodo transitorio nel quale tali paesi possano comunicare alla Commissione se le miscele stesse siano ivi esportabili indicando, se del caso, le procedure di controllo applicabili.
(6) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 Ë modificato in conformit‡ all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, nel caso di esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE, il punto 3 dell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, come modificato dal presente regolamento, esso si applica a decorrere dal 1∞ agosto 2012.

Il presente regolamento Ë obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
JosÈ Manuel BARROSO

ALLEGATO
L’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 Ë modificato come segue:
1) il punto 2 Ë sostituito dal seguente:
´2. Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:
a) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
b) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
c) miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;
d) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
e) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.
Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.ª;
2) Ë aggiunto il punto 3 seguente:
´3. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
a) miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;
b) miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;
c) miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;
d) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come ìRottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenatiî;
e) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come ìRifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazioneî;
f) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come ìPerfluoro alcossi alcanoî;
g) miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo pi˘ non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
h) miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;
i) miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;
j) miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.ª


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