Profili giuridici della gestione delle batterie esauste

INTRODUZIONE
Le batterie e gli accumulatori esausti costituisco un rifiuto particolarmente dannoso per l’ambiente e per la salute. Per tale motivo risultano fondamentali la loro corretta gestione e smaltimento.
Infatti, le battaerie esauste sono classificate fra i “rifiuti pericolosi”, ed in quanto tali sono soggetti ad adempimenti ed obblighi gestionali particolarmente stringenti.

NORMATIVA GENERALE SUI RIFIUTI DI PILE ED ACCUMULATORI
La normativa di riferimento in materia è costituita dal D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 (“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”). Tale decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e riciclaggio.

In generale, il sistema è improntato quasi esclusivamente sulla repsonsabilità dei produttori di pile ed accumulatori, ai quali è richiesto di sovvenzionare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonchè di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori.
L’art. 2 fornisce una serie di definizioni, tra cui quelle di:

pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
batterie o accumulatori per veicoli: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione;
rifiuti di pile o accumulatori: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico sull’Ambiente);
produttore: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
distributore: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all’interno del territorio dell’Unione Europea, compresa l’importazione nel territorio doganale dell’Unione;
operatori economici: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

Per quanto specificamente attiene ai profili di raccolta e ritiro delle pile ed accumulatori per veicoli, l’art. 7 stabilisce che i produttori o i terzi che agiscano in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
Inoltre, chiunque detenga rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui sopra, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (v. paragrafo successivo).

In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l’utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti produttori o terzi che agiscano in loro nome, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l’obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
I produttori o I terzi che agiscano in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori per veicoli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

L’art. 12 (“Smaltimento”) vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.
I rifiuti di pile e accumulatori per veicoli raccolti nell’ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1 (art. 13, comma 3).

Il D.Lgs. n. 188/2008 istituisce inoltre un Registro (art. 14) al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di pile ed accumulatori che possono immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito dell’iscrizione in tale Registro. L’iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio di competenza, ed annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alla Camera stessa i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.
Sono infine previste sanzioni (art. 25).

Il Testo Unico sull’Ambiente, inoltre, dedica l’art. 285 al Consorzio Nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti pericolosi (C.O.B.A.T.). Il C.O.B.A.T. nasce nel 1988 come Consorzio ad iscrizione obbligatoria, ma in seguito alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 188/2008 esso non è più l’unico soggetto preposto alla raccolta e all’avvio dello smaltimento e del riciclo delle batterie esauste, sebbene mantienga il primato a livello nazionale e persino europeo. Di conseguenza il COBAT non è più l’unico ente autorizzato a svolgere tale compito: si è infatti aperta la strada a possibili “concorrenti”.

NORMATIVA SPECIFICA SUI VEICOLI FUORI USO
Il D.Lgs. n. 209/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”) prevede disposizioni tecniche specifiche sulla gestione ed il trattamento delle batterie contenute all’interno di veicoli fuori uso.
In base all’Allegato I, punto 4 (Criteri per lo stoccaggio) lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco. Il punto 5 inoltre, prescrive che ai fini della messa in sicurezza dei veicoli fuori uso occorre procedere alla:

rimozione degli accumulatori;
neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite;
stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. La neutralizzazione elettrolitica puo’ essere effettuata sul posto o in altro luogo.

Il centro di raccolta o l’impianto di trattamento (punto 2) devono infatti essere dotato di un deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Inoltre, il centro o l’impianto devono essere strutturato in modo da garantire, tra l’altro:

lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell’olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso.

GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dei rifiuti di pile ed accumulatori con specifico riferimento ai veicoli fuori uso.
Ad esempio, con la sentenza 12 novembre 2007, n. 23507 della Cassazione Civile affronta il problema degli autoveicoli rottamati all’interno dei quali si rinvengono batterie esauste. Si legge infatti che “La giurisprudenza delle Sezioni Penali si questa Corte che merita di essere condivisa ritiene che, sia nel vigore della precedente normativa (Cass. Pen. N. 1495/98 e n. 1386/86; n. 4637/93) come nel vigore di quella attuale (Cass. 21 gennaio 2003, n. 9375), gli autoveicoli all’interno dei quali si rinvengano le batterie esauste (Codice CER 160601) siano rifiuti tossici e nocivi, così che i titolari di imprese di autodemolizione di veicoli nei quali siano presenti batterie esauste al piombo sono obbligati all’annotazione nei registri di carico e scarico [è il caso di sottolineare che il registro di carico e scarico, così come i formulari di identificazione dei rifiuti verranno sostituiti dal nuovo sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti, una volta che lo stesso diventerà operativo a pieno regime] … e che la mancata ottemperanza dell’obbligo … costituisce illecito amministrativo” .
Inoltre, i giudici hanno avuto modo di pronunciarsi circa la configurabilità del reato di discarica abusiva di batterie esauste, statuendo che “Secondo la legislazione vigente (art. 256 d.lgs. n. 152/2006; cfr. anche l’abrogato art. 51, c. 3 d.lgs. n. 22/97, entrambi da leggere in correlazione con il d.lgs. n. 36/2003) come univocamente interpretata dalla Suprema Corte (cfr. Sezioni Unite n.12753 del 28 dicembre 1994; Sez. III n. 3968 del 12 aprile 1995; Sez. III, 8 novembre 1996, n. 9579; n. 6796 del 20 febbraio 2002), si ha discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività. suddetti elementi oggettivi si riscontrano indubbiamente nel caso concreto, posto che – secondo quanto dichiarato dai testi e rappresentato con estrema chiarezza dalle fotografie in atti – nel sito di Torre Oranges, gli odierni imputati hanno realizzato e gestito un impianto in cui sono stati sistematicamente scaricati al suolo, senza alcuna precauzione per la tutela dell’ambiente, ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui alcuni pericolosi, quali ad esempio i frammenti di eternit e le batterie d’auto esauste; inoltre, la suddetta area è stata destinata a tempo indeterminato allo scarico dei rifiuti, con evidente degrado ambientale; il tutto senza alcuna autorizzazione” (Trib. Di Cosenza, sez. II, 2 ottobre 2008, n. 1061).

Avv. Rosa Bertuzzi
Consulente Ambientale
ambienterosa@libero.itAvv. Rosa Bertuzzi
Consulente Ambientale
ambienterosa@libero.it

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