GRANDE VUOTO LEGISLATIVO CIRCA IL TRASPORTO DEI PERICOLOSI – NON ESISTE SANZIONE PENALE –

giustizia legge
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266). È stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 intitolato: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Il testo si compone di 39 articoli e 6 allegati, è entrato in vigore dal 25 Dicembre 2010. Le nuove norme vanno a modificare le disposizioni, contenute nel “D. Lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale”, sulla gestione dei rifiuti senza incidere però sulla bonifica dei siti inquinati. Tale norma si riferisce, ovviamente, anche al trasporto di VEICOLI FUORI USO, quali rifiuti speciali pericolosi.

Prima di tale decreto la disciplina in materia di trasporto di rifiuti era la seguente:

Gli adempimenti obbligatori per chi trasportava rifiuti, siano essi prodotti dallo stesso trasportatore, che da altri, erano essenzialmente: Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Formulario di Identificazione Rifiuti, Registro di carico e scarico, MUD – Modello unico di dichiarazione ambientale.

1) Tenuta del Formulario di identificazione del rifiuto: Art. 193 così sanzionato dall’art. 258 del D. Lgs. 152/2006 – è poi ancora ad oggi attuabile il D.M. 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del Formulario di accompagnamento dei rifiuti”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati”;
2) Tenuta del Registro di carico e scarico: Art. 190 così sanzionato dall’art. 258 del D. Lgs. 152/2006 – è poi ancora oggi attuabile (anche se emanato in attuazione del Decreto Ronchi) il D.M. 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti..”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati in calce riportata;
3) Compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, c.d. MUD, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 e art. 189 così sanzionato dall’art. 258 D. Lgs. 152/2006;
4) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Art. 212 così sanzionato dall’art. 256 del D. Lgs. 152;

Le sanzioni applicabili, per i soli rifiuti pericolosi, erano (sino all’entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010):

Il formulario d’identificazione rifiuti – F.I.R. – consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La sanzioni relativa alla inesattezza, incompletezza o omissione totale del formulario, è, o meglio, era, illecito penale nel caso in cui oggetto del trasporto erano i rifiuti pericolosi (pena prevista dall’art. 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico del codice penale). Tale caso poteva implicare anche il sequestro preventivo del mezzo di trasporto (Cass. pen. sez. III n. 30903/2001).

È poi entrato in vigore il D. Lgs. 205/2010 che ha inserito le sanzioni relative alla mancata adesione al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, SISTRI, il quale ha abrogato gli articoli sanzionatori per il mancato o errato FIR ed inserito le sanzioni sistri.

In sintesi, la disciplina in vigore dal 1 giugno 2011 sarà la seguente:

Sono tenuti ad iscriversi al SISTRI i produttori di rifiuti pericolosi: gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, oltre che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti, quali gli autodemolitori.

Gli enti e le imprese che sono obbligate ad iscriversi al SISTRI, quindi anche quelli che trasportano rifiuti pericolosi e devono aderire al SISTRI obbligatoriamente, soggiacciono alle sanzioni stabilite all’art. 260-bis: I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto sopra riportato, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è punito con la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (è un reato molto grave, punito con la pena della reclusione).

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Poiché è stata prorogata la entrata in vigore del sistri, sussiste il vuoto legislativo circa la sanzione penale relativa al trasporto di rifiuti pericolosi senza F.I.R. Oggi, e sino alla entrata in vigore del sistri, non è sanzionabile il demolitore/Centro di soccorso/trasportatore di Veicoli fuori Uso che trasporta V.F.U. senza FIR o con FIR errato.

La domanda sorge spontanea: ma da oggi al 1 giugno 2011, che disciplina si applica?

Attraverso il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono state abrogati, sostituti e modificati gli artt. 193-258 e inseriti gli artt. 188 bis, 260-bis, rivoluzionando tutta la disciplina in materia di trasporto di rifiuti.

L’odierna situazione legislativa permette di affermare che l’obbligo del formulario, previsto dalla precedente disciplina, non è più in vigore, ma i nuovi obblighi imposti dal SISTRI entreranno in vigore il 1 giugno 2011. Siamo di fronte ad una lacuna legislativa che genera problemi operativi agli operatori di settore che intendono tutelare l’ambiente e sanzionare le violazioni.

Alcuni esponenti della dottrina (Gianfranco Amendola) propongono l’applicabilità del sistema previgente, comprese l’applicazione delle sanzioni abrogate, proponendo un ultrattività del sistema antecedente al Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

A parere della scrivente, sarebbe più appropriata una “prorogatio legis dottrinale”. Gli operatori, potranno in tutti i casi applicare le sanzioni e l’iter legislativo antecedente all’entrata in vigore del SISTRI fissata per il 1 giugno, in quanto è lo stesso Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che impone come principi fondamentali la tutela della salute delle persone, dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale. Tutte le norme si ispirano ai principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente.

Il legislatore, non ha voluto disciplinare nello specifico tale lacuna al fine di programmare al meglio il SISTRI, grande novità in materia ambientale. Fine ultimo non è sicuramente lasciare delinquere, danneggiare la salute umana e l’ambiente. Sarà il giudice, in fase di giudizio, a valutare il caso concreto e la normativa applicabile. A parere della scrivente un giudice non condannerà mai in base ad una norma ad oggi abrogata.

Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.itAvv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it

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