UN NUOVO IMPULSO VERSO IL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA: IL REGOLAMENTO U.E. 333/2011 – VANTAGGI ED ONERI
Il problema dell’approvvigionamento di materie prime ferrose per le fonderie e per l’industria siderurgica in un paese come l’Italia povero di risorse minerarie, da un lato, e quello del recupero e dello smaltimento dei rottami metallici nel rispetto della tutela e della salvaguardia dell’ambiente dall’altro, trova una nuova e più fattiva coniugazione nel Regolamento U.E. n. 333/2011 del 31/03/2011.
La filosofia di tale dispositivo, da applicarsi su scala europea, parte dalla possibilità di stabilire quando i rottami di ferro, acciaio ed alluminio cessano di essere considerati rifiuti ma diventano materie prime secondarie e si completa con una maggiore responsabilizzazione degli operatori del settore nel razionale e costante riutilizzo delle risorse che possono essere rinnovate.
L’onere di tale valutazione viene delegato alle Imprese di rottamazione che, attraverso una serie di procedure derivanti dalla normativa nazionale e dalle indicazioni del recente Regolamento U.E. 333/2011, garantiscono che i rottami esaminati e lavorati, ottenuti da operazioni di recupero, soddisfano i requisiti tecnici dell’industria metallurgica e non comportano ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana.
Al di fuori delle precise disposizioni e degli adempimenti a cui l’Azienda di rottamazione deve ottemperare, l’aspetto più importante sembra essere quello dell’abolizione dell’intervento del SISTRI, struttura fin troppe volte contestata e criticata da Sindacati di categoria, Associazioni di Imprese e singoli Imprenditori, per una serie di disfunzioni nell’operatività e soprattutto per l’onerosità del costo a carico delle Aziende.
Senza soffermarsi sull’aspetto critico da più parti mosso al precedente sistema di verifica (che nel frattempo è stato riproposto con rinvio al 9 febbraio 2012), non si può disconoscere che l’applicazione del Regolamento U.E. 333/2011 indirizza ulteriormente le Imprese verso quel percorso di miglioramento della qualità, di ottimizzazione delle procedure lavorative, di applicazione dei controlli e delle verifiche interne all’Azienda, imponendo un metodo di lavoro organizzato, rispettoso dell’ambiente, osservante della sicurezza ed attento ad evitare gli sprechi argomenti questi di cui si abbondantemente parlato in questa sede nei precedenti articoli pubblicati sull’organizzazione di Impresa.
È indubbio che le Aziende sono chiamate a sostenere uno sforzo non indifferente per adottare un sistema di lavoro più organizzato e spesso diverso da quello finora applicato, per far fronte alle responsabilità dirette che la normativa man mano loro delega, per rendere più sicuri i luoghi di lavoro e per rispettare le procedure imposte in termini di verifica e di adeguamento alle sempre nuove e spesso complesse normative di settore.
Va comunque preso atto che l’Amministrazione Pubblica a livello nazionale, le Regioni, le Camere di Commercio, l’INAIL, ecc. mettono a disposizione contributi in conto capitale in genere di significativa entità e con modalità conformi alle specifiche situazioni territoriali, per incentivare le Aziende ad operare nel senso sopra indicato.
Anche il complesso delle attività di valutazione dei rottami metallici, necessarie per classificarli da rifiuti a materie prime secondarie, pur essendo un’operazione che economicamente va vantaggio della commercializzazione di tali prodotti, rientra tra le attività soggette ad incentivazione pubblica quando è finalizzata all’acquisizione di un sistema della qualità di processo, di un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, di un’organizzazione complessiva che abbia come chiaro obiettivo l’implementazione dell’attività produttiva della micro e piccola Impresa.
Infatti l’acquisto di attrezzature atte a facilitare le prescrizioni del ricordato Regolamento 333/2011, le consulenze e le certificazioni dei sistemi di qualità ritenute necessarie, rientrano tra le spese ammissibili oggetto di contributo. Si condivide la considerazione del Presidente dell’Assofermet in merito alla semplificazione che il nuovo Regolamento U.E. 333/2011 dovrebbe apportare nell’applicazione delle procedure di trattamento dei rifiuti di rottami ferrosi e alluminio, riducendone in qualche modo la prassi burocratica.
Il recepimento di tale regolamento nella normativa italiana ha anche lo scopo, a nostro avviso, di responsabilizzare maggiormente le Imprese che operano nel campo della rottamazione in merito alla certificazione dei rottami metallici ed in materia di inquinamento ambientale, implementando il concetto di qualità che anche il settore della rottamazione deve necessariamente inserire nell’attività aziendale. Lo scenario del regolamento U.E. 333/2011 individua sostanzialmente tre soggetti ben distinti tra di loro ed ognuno con mansioni differenti.
Uno di questi è l’Azienda che deve dotarsi d’ora in poi per la propria attività del documento di valutazione del rottame metallico sia in entrata che in uscita dallo stabilimento, per il quale dovrà essere compilata la scheda di “tracciabilità” del rottame facendo riferimento ad una specifica “procedura” desunta dal disposto del predetto Regolamento, consistente in un insieme di documenti, schede, modi di operare e specifica formazione degli addetti alla verifica.
La “gestione della qualità” a cui si riferisce il Regolamento U.E. 333/2011 non è la certificazione della qualità del sistema ISO, ma è una ulteriore specifica del complessivo sistema di qualità dell’Azienda ed è necessaria anche se la Ditta è già certificata ISO 9001 o ISO 14001.
Il “secondo” soggetto è l’Imprenditore o una struttura di consulenza da questi attivata, che redige materialmente l’intera “procedura” da seguire, effettua la formazione di chi adotterà i criteri di valutazione del rottame metallico e predispone la Ditta, una volta dotata di tale documentazione, alla successiva indispensabile verifica imposta dalla normativa.
Il “terzo” soggetto previsto dal Regolamento è la “struttura di verifica” definita esterna ed indipendente che, in quanto tale, non può per ovvi motivi essere lo stesso soggetto che redige la procedura da verificare.
Il suo compito è quello di accertare che l’Azienda, nel trattare ed identificare i rottami metallici, operi con un “sistema di gestione della qualità” che soddisfi le disposizioni contenute nell’art. 6 del Regolamento 333/2001.
L’accertamento della struttura di verifica viene effettuato inizialmente, a partire dal 09 ottobre 2011, per validare la procedura operativa messa a punto dall’Azienda e successivamente, con cadenza triennale, per verificare il mantenimento degli standard.
Tale struttura verificherà presso l’Azienda l’esistenza di un modo di operare, definito da apposite procedure sia comportamentali che documentali e denominato “sistema di gestione della qualità”, che assicuri l’osservanza delle disposizioni riportate nel Regolamento per la valutazione ed il trattamento dei rottami metallici.
Questa struttura, una volta accertato che il modo di operare utilizzato è conforme alle norme di riferimento, rilascerà un’attestazione che confermi la regolarità dell’operato dell’Azienda.
Le principali operazioni che devono essere effettuate per ottemperare alle disposizione del Regolamento U.E. 333/2011 possono così riassumersi:
• predisposizione delle procedure competenza dell’Azienda in qualità di produttore di rottami metallici, come definito dal punto d) dell’art. 2 del Regolamento;
• predisposizione della documentazione necessaria da presentare al successivo detentore o alle fonderie a cui vengono venduti i rottami metallici (art. 5 del Regolamento);
• formazione necessaria per la qualificazione del personale addetto alla verifica, al controllo ed alla valutazione delle caratteristiche dei rottami metallici, come previsto dall’art. 2 – punto f) del Regolamento;
• messa a punto del sistema di gestione della qualità e predisposizione della documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 6 del Regolamento;
• predisposizione delle procedure e della documentazione previste dal punto 2 dell’art. 5 del Regolamento sulla base delle quali verificare la documentazione che deve accompagnare i rottami metallici e che deve essere redatta dall’importatore, come definito dal punto e) dell’art. 2, in conformità a quanto riportato negli allegati I e II;
• formazione ed informazione da effettuare all’interno dell’Azienda ed all’esterno verso i fornitori, sul sistema di qualità che l’importatore deve applicare nei riguardi dei propri fornitori, come previsto dal punto 6 dell’art. 6 del Regolamento.
Se la procedura di messa a punto del “sistema di gestione della qualità” sarà quanto più dettagliata, esaustiva e corretta possibile, la struttura di verifica rilascerà rapidamente e senza eccezioni o difficoltà la certificazione necessaria, permettendo all’Azienda di essere in regola nei confronti sia dei propri fornitori che delle acciaierie e fonderie.




