VEICOLI FUORI USO QUALI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Corte di Cassazione penale, sentenza n. 30554 del 2 agosto 2011

Gli autodemolitori, i centri di soccorso stradale, le officine e i centri di raccolta saranno sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti a comportamenti contrari alla disciplina ambientali. Infatti dal 16 agosto 2011 sono vigore nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, pubblicato nella G.U. del 1° agosto 2011, n. 177. Tale decreto attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il decreto ha ampliato il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali ed ha introdotto una nuova disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche, quali sono i centri di raccolta, officine, centri di soccorso stradale.

Alla norma precedente, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica sono introdotte fattispecie, sia delittuose che contravvenzionali, attese dal Codice penale, dal Codice dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006). Il Decreto Legislativo n. 121/2011 dispone a carico dell’ente responsabile sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive per una durata massima di sei mesi. Il provvedimento prevede inoltre nuove sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati a carico delle persone giuridiche e società in materia di ambiente e nuove responsabilità nel T.U. Ambiente, in materia di trattamento dei rifiuti.
Il Legislatore ha voluto mantenere l’identificazione delle sanzioni pecuniarie in quote (ogni quota varia da un minimo di 258 € a un massimo di 1.549). È prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l’ammenda o con la pena dell’arresto fino a uno anno oppure dell’arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria; la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell’arresto fino a due anni; la sanzione pecuniaria, infine, da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell’arresto fino a tre anni.
Nello specifico viene inserito l’articolo 25-nonies nel Decreto Legislativo 231/2001, “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”. Tale articolo si riferisce alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale” Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, alla cui violazione si applicherà alla persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Mentre in relazione ai reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicheranno all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137 rubricato “Sanzioni penali”:
1) per aver effettuato uno scarico di acque reflue industriali, violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e comma 13 riguardante lo scarico di acque di navi nel mare, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Tali commi si occupano anch’essi di scarichi di acque reflue industriali.
b) per i reati di cui all’articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo in materia di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, i quali disciplinano la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, sempre in materia di discarica abusiva, ma di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all’articolo 257 “Bonifica dei siti”:
1) per la violazione del comma 1, cagionamento dell’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell’articolo 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, se trasportano i rifiuti senza formulario o indicano nello stesso dati incompleti.
e) per la violazione dell’articolo 259 “Traffico illecito di rifiuti”, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all’articolo 260 “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell’articolo 260-bis “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell’articolo 279 , comma 5, il quale determina la violazione delle emissioni da  parte di uno stabilimento previste dall’autorizzazione, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

A causa dell’estrema gravità della condotta l’articolo 260 del Codice dell’ambiente rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” la sanzione può arrivare fino a 500 quote con un picco di 800 quando si tratta di scarti radioattivi. La sanzione può arrivare a 250 quote per il trasporto di rifiuti senza il formulario e per le violazioni sulla bonifica dei siti.
Se la persona giuridica viene utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati contro le norme sul traffico dei rifiuti verrà applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ex art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. In tutti i casi le infrazioni al codice dell’ambiente e per quelle provocate da navi consegue l’applicazione delle sanzioni interdittive, dall’interruzione dell’attività alla sospensione delle autorizzazioni per una durata massima di sei mesi.
È bene sottolineare che il Decreto n. 121/2011 interviene notevolmente sulla disciplina delle sanzioni connesse alle violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attendendo un regime progressivo di responsabilità per gli inadempimenti del SISTRI, e introduce modifiche al sistema sanzionatorio ordinario di cui all’art. 260-bis del Codice dell’ambiente. Queste ultime modifiche rendono proporzionate le pene nel caso di molteplicità delle violazioni, meramente ripetitive, commesse dalle imprese (cumulo giuridico) o per escludere o diminuire la responsabilità degli operatori durante le condotte riparatorie ex post. All’articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, viene sostituito il comma 2 il quale specifica le diverse sanzioni, al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se ‘inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi. Fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) i soggetti che non adempiono alle prescrizioni saranno assoggettati alle relative sanzioni previste violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. La sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro o da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, a seconda della fattispecie concreta.
L’art. 3 inserisce le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. All’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivamente il comma 9 sono aggiunti i commi 9-bis, 9-ter. Il comma 9-bis sancisce che con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Il comma 9-ter prescrive che non risponde delle violazioni amministrative chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sistema informatico di controllo. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi, attraverso il pagamento di un quarto della sanzione prevista. Ulteriore novità è introdotta dal decreto legislativo è l’esclusione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi e le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi.

In materia di veicoli fuori uso e pericolosità del rifiuto è interessante la recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 30554 del 2 agosto 2011.) che sottolinea che non tutti i veicoli fuori uso sono solo per questo pericolosi. Affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso.

Si ricorda che attraverso il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, “c.d. Manovra correttiva bis” ha soppresso il Sistri, ma attraverso la legge di conversione Legge 14 settembre 2011 n. 148 (G.U. n. 216 del 16-9-2011) elimina l’abrogazione del SISTRI e viene ripristinato con rinvio al 9 febbraio 2012 come termine di entrata in operatività, con la conseguente proroga dell’applicazione delle relative sanzioni.

 

Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale – ambienterosa@libero.it

 

 

 

 


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