Antitrust e autoveicoli a fine vita la Commissione Ue indaga su possibili cartelli di imprese

Ispezioni senza preavviso e richieste di informazioni presso aziende e associazioni del settore automobilistico per sospette pratiche anticoncorrenziali nel recupero auto.

Nella giornata di ieri la Commissione europea ha reso noto di aver condotto ispezioni senza preavviso presso le sedi di aziende e associazioni attive nel settore automobilistico ubicate in diversi Stati membri e, nella stessa giornata ha inviato richieste formali di informazioni a diverse società attive nel medesimo settore.

L’operazione di indagine rientra nell’ambito delle azioni di contrasto alle pratiche anticoncorrenziali dal momento che a Bruxelles si teme che diverse società e associazioni del settore possano aver violato le norme europee antitrust che vietano attività di “cartello” e pratiche commerciali restrittive.

In specie le ispezioni e le richieste di informazioni hanno riguardato possibili collusioni in relazione alla raccolta, trattamento e recupero di auto e furgoni fuori uso e considerati rifiuti.

Giova qui richiamare il Trattato sul funzionamento dellUnione europea che alla Parte terza: politiche dell’Unione e azioni interne – Titolo VII: Norme comuni in materia di concorrenza, fiscale e ravvicinamento delle leggi – Capo 1: Norme di concorrenza – Sezione 1: Norme applicabili alle imprese, all’Art. n. 101 (ex articolo 81 TCE) “cartelli e le pratiche commerciali restrittive” recita espressamente:

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3.
Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Va detto, tuttavia, che le ispezioni e le richieste di informazioni senza preavviso sono una fase investigativa preliminare nei casi di sospette pratiche anticoncorrenziali e, d’altro canto, il fatto che la Commissione svolga tali ispezioni e invii richieste formali di informazioni non significa automaticamente che le società siano colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali né pregiudica l’esito dell’indagine stessa.

Al momento la Commissione non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura delle eventuali pratiche concorrenziali: “La Commissione – affermano da Bruxelles – rispetta pienamente i diritti della difesa, in particolare il diritto delle società di essere ascoltate nei procedimenti antitrust”.
Non esiste un termine legale per completare le indagini sulla condotta anticoncorrenziale. La loro durata dipende da una serie di fattori, tra cui la complessità di ciascun caso, la misura in cui le società e le associazioni interessate cooperano con la Commissione e l’esercizio dei diritti della difesa”.

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