Il 21 marzo 2022 è stato attivato il Pubblico Registro Veicoli Esteri (REVE)

È nato il REVE un registro che consentirà di identificare i veicoli immatricolati all’estero che circolano in Italia.

Dal 21 marzo 2022, in conseguenza delle variazioni apportate al Codice della Strada (CdS) dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, tutti i veicoli (auto, moto e rimorchi) immatricolati all’estero, ma circolanti in Italia, dovranno essere iscritti al Pubblico Registro dei Veicoli Esteri (REVE). 

Si è deciso di creare il REVE per evitare il detestabile comportamento da parte di coloro che, utilizzando un veicolo con targa estera, evitavano multe e sanzioni, in quanto non era possibile identificare il proprietario del mezzo. 

In base alle nuove disposizioni dell’art. 93-bis, per quanto riguarda la circolazione dei veicoli con targa straniera sul territorio italiano, è previsto che:

  • i cittadini stranieri, che abbiano acquisito residenza anagrafica in Italia, sono obbligati a immatricolare i veicoli di loro proprietà, già immatricolati all’estero, in Italia, entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza;
  • i conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato estero, aventi residenza anagrafica in Italia, ma che non sono intestatari (come, locatari, leasing o noleggio, comodatari, ecc.) del mezzo, dovranno tenere a bordo del veicolo, oltre al documento di circolazione estero, un documento di data certa (sottoscritto dall’intestatario del veicolo) che attesti a quale titolo e per quanto tempo useranno il veicolo di cui dispongono. Se la disponibilità del veicolo supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, titolo e durata della disponibilità devono essere registrati da parte dell’utilizzatore del veicolo in un apposito elenco del PRA. Eventuali variazioni della disponibilità del veicolo registrato vanno annotate entro 3 giorni da parte di chi cede la disponibilità del mezzo. Se l’intestatario del veicolo è una persona giuridica, in caso di cambio di sede o residenza, l’annotazione è a carico di colui che dispone del mezzo;
  • lavoratori subordinati o autonomi, che svolgono un’attività professionale nel territorio di uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati nello Stato in cui esercitano la loro professione, devono, entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo, effettuare la registrazione. 

Non devono essere registrati nel REVE i veicoli nella disponibilità di:

  • cittadini che hanno la loro residenza nel comune di Campione d’Italia;
  • personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e i loro familiari conviventi all’estero;
  • personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero;
  • conducenti che risiedono in Italia da più di 60 giorni e che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, che appartengono a imprese aventi sede nel territorio sammarinese e con le quali i conducenti hanno un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;

se l’intestatario del veicolo residente all’estero è a bordo: i cittadini stranieri residenti all’estero possono circolare sul territorio italiano con il veicolo munito di targa estera per un anno. 

Le registrazioni relative al REVE possono essere effettuate al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). 
Chiunque circoli, violando le norme, sarà soggetto a sanzioni amministrative che variano nell’importo a seconda della violazione messa in atto.

A cura di Anna Rita Rossi

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