Airbag nei veicoli fuori uso: i chiarimenti del MASE

La neutralizzazione degli airbag può avvenire direttamente a bordo dell’auto, ma è obbligatoria la rimozione fisica durante le fasi successive di demolizione.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente risposto a un’istanza di interpello ambientale avanzata da Confindustria, avvalendosi anche del parere tecnico espresso dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nota prot. n. 198325 del 24 ottobre 2025).

Al primo quesito posto da Confindustria sulla legittimità delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso effettuate attraverso la neutralizzazione degli airbag tramite attivazione diretta a bordo, il Ministero ha confermato che l’attivazione eseguita direttamente in auto secondo le normative tecniche citate e le istruzioni dei costruttori rientra pienamente nella previsione normativa.

Il secondo quesito riguarda l’ambito di applicazione del divieto di attivazione e qualificazione come “rifiuto da pirotecnici” (ex art. 8 D.M. 101/2016), in particolare se i dispositivi rimossi, che non vengono avviati a smaltimento diretto, ma sono destinati a revisione e reimpiegati come parti di ricambio, non ricadono nell’obbligo di immediata gestione come rifiuto pirotecnico.
Anche in questo caso il MASE ha confermato l’interpretazione di Confindustria.

Il terzo e quarto quesito riguardano l’adempimento degli obblighi e la permanenza degli airbag inerti nel veicolo fino alla frantumazione.
La risposta del Ministero in questo caso è stata negativa: i dispositivi airbag resi inerti devono comunque essere fisicamente rimossi dal veicolo e non possono rimanere al suo interno durante la compattazione ed il successivo invio all’impianto di frantumazione.

Sebbene la neutralizzazione degli airbag a bordo soddisfi pienamente gli obblighi della fase di messa in sicurezza (Punto 5, Allegato I del D.Lgs. 209/2003), essa non esaurisce gli obblighi connessi alle successive operazioni di demolizione (Punto 6, Allegato I del D.Lgs. 209/2003) che impongono espressamente la rimozione, la separazione e il deposito dei materiali o componenti pericolosi al fine di preservare le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero ed evitare la contaminazione dei rifiuti destinati alle successive fasi di trattamento (compattazione e frantumazione). 

Il quadro interpretativo tracciato dal Ministero dell’Ambiente si basa sulla precisa e corretta attribuzione dei Codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER):

Codice EER 16 01 10* (Componenti esplosivi): È il codice di rifiuto pericoloso con cui vengono identificati gli airbag. La loro gestione deve avvenire unicamente presso impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 152/2006.

Gestione come Rifiuto da Pirotecnici: Gli airbag rimossi dal veicolo fuori uso che non siano destinati a revisione per il reimpiego devono essere trattati integralmente come rifiuti da pirotecnici ai sensi del D.M. 101/2016.

Codice EER 16 01 06 (Veicolo fuori uso privo di componenti pericolose): Questo codice di rifiuto non pericoloso si applica all’autoveicolo solo ed esclusivamente dopo la completa rimozione fisica di tutte le componenti pericolose. Poiché un airbag mantenuto a bordo conserva la sua classificazione originaria di componente pericoloso, la sua estrazione fisica è il requisito vincolante per potenziale attribuzione del codice 16 01 06 alla carcassa bonificata.

Infine, il parere tiene conto anche del nuovo quadro normativo europeo, il quale definisce i futuri requisiti minimi di trattamento per l’economia circolare nel settore automobilistico.

In particolare, il Ministero richiama il Regolamento (UE) 2026/1738 del 8 luglio 2026, ed è applicabile, quanto agli obblighi di trattamento, a decorrere dal 1° settembre 2028.

L’Allegato VIII, parte B, del regolamento stabilisce gli obblighi minimi di depurazione dei veicoli fuori uso, prevedendo, al punto 2, la neutralizzazione o la rimozione delle parti pirotecniche degli airbag e delle parti pirotecniche delle cinture di sicurezza e, al punto 3, lettera a), la neutralizzazione degli airbag e degli altri componenti potenzialmente esplosivi.

Di AM

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