IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREA

Quando il centro di raccolta commette tale reato, con conseguente trasferimento della proprietà dell’area allo Stato?

IL REATO DI DISCARICA ABUSIVA IN GENERALE In tema di reati connessi ai rifiuti, grande importanza riveste il D. lgs. n. 36/2003 che disciplina la discarica, in generale in- tesa come “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore stesso, nonché qualsiasi area ove i rifiuti siano sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno” (art. 2, comma 1, lett. g). Ai sensi della medesima norma, sono invece esclusi dalla fattispecie “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia, stabilendo che in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica abusiva “allorché sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, né assume rilevanza in quest’ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità” (Cass. Pen., sez. fer., 2 agosto 2007, n. 33252). Ha poi specificato la Corte – censurando la sentenza di merito per l’assenza di motivazione sul punto – che la individuazione di una discarica abusiva richiede l’accertamento delle seguenti condizioni: _una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti; _lo scarico ripetuto; _il degrado dell’area, inteso come alterazione permanente dello stato dei luoghi (si ritiene che tale requisito sia certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità dei rifiuti depositata abusivamente, cfr. Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2004, n. 36062); _la definitività dell’abbandono dei rifiuti medesimi. Il reato di discarica abusiva è punito dall’ar t. 256, comma 1, lett. b): a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. CASO PARTICOLARE: I VEICOLI FUORI USO Per quanto specificamente concerne i veicoli fuori uso, manca nel citato decreto legislativo una norma ad hoc; tuttavia, i giudici hanno avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione, dando luogo ad una nutrita giurisprudenza. In primo luogo, non appare sufficiente lo stato di inserivibilità irreversibile dei veicoli e delle loro parti, dovuto ai soli tempi di giacenza degli stessi nell’area: vi devono infatti essere anche modalità di deposito tali da dare luogo ad infiltrazioni di oli od altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di dilavamento. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che ” la attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli sequestrati, tenuti a disposizione dell’autorità giudiziaria o amministrativa, non configura attività di realizzazione e gestione di discarica , atteso che i veicoli in sequestro di per sè non possono considerarsi destinati all’abbandono, nè per volontà del detentore nè per obbligo giuridico” (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2002, 16249), a meno che, ovviamente, non vi sia spargimento sul terreno di carcasse di veicoli in pessime condizioni, di pneumatici o altro materiale (quale olio o liquidi refrigeranti) poiché in tal caso i veicoli sequestrati si trasformano in rifiuti inquinanti destinati all’abbandono, dando vita ad una discarica con assoluto degrado ambientale. Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che “I veicoli fuori uso sono rifiuti e i proprie- tari se ne disfano in concreto mediante consegna all’autodemolitore. Questi, anche se recupera le parti dei veicoli per la sua attività di meccanico, deve sottostare alle disposizioni in tema di gestione dei rifiuti. La collocazione delle vetture in area recintata di dimensioni apprezzabili, in modo disordinato e per tempo prolungato, con consistente e stabile alterazione dello stato dei luoghi e conseguente degrado degli stessi, è idoneo a configurare un’ipotesi di discarica abusiva e non di mero abbandono” (Cass. Pen., sez. III, 1 giugno 2005, n. 20518). Integra, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e compor tino il degrado dell’area su cui insistono: nella motivazione della sentenza la Corte ha ulteriormente affermato che tale con- dotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere anche l’accumulo di rifiuti in area collocata all’interno dello stabilimento produttivo. Nella specie, si trattava di accumulo di quasi 3.500 mc di materiali vari ed eterogenei, ammassati in modo indifferenziato all’in- terno di un cortile oramai abbandonato, ma le medesime considerazioni possono essere estese al caso dei veicoli fuori uso (Cass. Pen., sez. III, 18 settembre 2008, n. 41351). Pertanto, in sintesi, ai fini della configurazione del reato di discarica abusiva di veicoli fuori uso devono, secondo la giurisprudenza, ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: • accumulo ripetuto nel medesimo luogo; • veicoli oggettivamente destinati all’abbandono; • stabile alterazione del luogo, con conseguente degrado dello stesso. In particolare, la non occasionalità dell’accumulo vale come criterio distintivo del reato di discarica abusiva rispetto alla diversa fattispecie di deposito temporaneo di rifiuti: quest’ultimo è infatti configurabile solo qualora ricorra- no precise condizioni stabilite dalla legge, in mancanza delle quali si è in presenza del reato di deposito incontrollato o di discarica abusiva di rifiuti. Altro aspetto di particolare interesse è l’individuazione del soggetto in concreto responsabile del reato di discarica abusiva. La Suprema Corte a tal proposito ha stabilito che “è vero che il proprietario del suolo non può essere ritenuto responsabile per questa sua qualifica – o per una eventuale condotta di mera connivenza – dell’abbandono di rifiuti che altri hanno depositato sul suo terreno in quanto non è riscontrabile una fonte formale dalla quale fare derivare l’obbligo giuridico di impedire l’evento. In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il proprietario sia responsabile della contravvenzione di abbandono di rifiuti, o di discarica abusiva, solo se ha posto in essere la condotta tipica, o ha fornito un apporto morale o materiale all’autore del reato” (Cass. Pen., sez. III, 7 febbraio 2008, n. 6099). Infine, di grande importanza risulta essere la sentenza n. 35134 del 18 giugno 2009, secondo cui risponde del reato di discarica abusiva “chi ha in deposito auto fuori uso, anche se munite di targa, e non rispetta le norme sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi. I veicoli a fine vita, infatti, sono classificabili come rifiuti pericolosi sia ai sensi del d.lg. n. 22/1997 che del vigente d.lgs. n. 152/06 quando non sono stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti”. per contatti: rosabertuzzi@libero.it


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