IL TRASPORTO DI PEZZI DI RICAMBIO O DI PARTI DI VEICOLO

Il ritiro e il trasporto di parti di ricambio, a volte considerati dalla forza di polizia un trasporto di rottami ferrosi, e quindi, rifiuto, sono oggetto di violazione, anche penale. Tale tematica riguarda questioni di odierno interesse, in quanto una società che si occupa del soccorso stradale di veicoli, del recupero del trasporto degli stessi, del trasporto di parti di veicoli incidentati e della commercializzazione di parti di ricambio, effettua tale attività ogni giorno.
Per delineare meglio la disciplina applicabile sembra utile prendere in considerazione un caso concreto. Se gli operatori di Polizia, a seguito di accertamento di polizia stradale, intendono procedere alla contestazione del verbale per l’asserita violazione, contestano l’art. 82 commi 8 e 10 del D.L.vo 285/1992 (codice della strada, violazione relativa ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione) ove è anche previsto il ritiro della carta di circolazione, per la successiva applicazione del fermo amministrativo del veicolo per un periodo da uno a dodici mesi.
Se la società è titolare di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, rilasciata dall’Amministrazione competente, detta autorizzazione consente, a parere della scrivente, alla società sanzionata il trasporto delle seguenti categorie di merci: N00, autoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione…; N03, rimorchi, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione; R00 rifiuti allo stato solido destinati al recupero.
Proprio in forza dell’oggetto sociale, nonché della licenza di autotrasporto precitata, i veicoli in uso alla società vengono immatricolati secondo gli usi e la destinazione previsti dalla licenza provinciale per l’autotrasporto e per le attività che sono concretamente esercitate.
Infatti la società, nel momento in cui richiede l’immatricolazione di un veicolo impiegato per le normali attività lavorative, nella carta di circolazione del medesimo, vedrà specificato, a cura della competente Motorizzazione Civile (D.T.T.) l’uso a cui il mezzo dovrà essere adibito. Ciò nelle ipotesi in cui la norma prevede che detta annotazione appaia tra le indicazioni della carta di circolazione.
Nella carta di circolazione e nell’autorizzazione al trasporto, appaiono le specificazioni delle classi trasportabili. Appare evidente e altrettanto logico che detto veicolo venga immatricolato per il trasporto delle categorie di merci per le quali la società è debitamente autorizzata. Se la società ha tra le attività del proprio oggetto sociale, così come confermate nell’ autorizzazione in forza di licenza per il trasporto delle classi già indicate, (N 00; N 03; R 00) effettua tutti i trasporti conformi sia all’oggetto del commercio della società sia ai titoli autorizzativi. Va da se che i mezzi di trasporto in uso alla ricorrente vengono impiegati per tali specifici usi e destinazioni.
La mancata specificazione nella carta di circolazione di tutti gli usi a cui il mezzo può essere adibito non può significare – come da approssimativa deduzione degli accertatori- che il trasporto sia avvenuto in violazione del disposto dell’art. 82 C.d.S.. L’oggetto del trasporto all’atto dell’accertamento era costituito da pezzi di veicolo, trasportati in conto proprio. Occorre ulteriormente precisare che la destinazione di un veicolo adibito a “trasporto di pezzi di ricambio” o “ trasporto di parti di veicolo” come si potrebbe intendere dalla descrizione dell’asserito illecito potenzialmente contestato dalla Polizia, è classificazione che non è prevista da alcuna normativa. E’ però notorio che il trasporto di parti di veicolo avviene normalmente sulle nostre strade sebbene non vi siano in circolazione mezzi adibiti a tale “uso speciale” o con tale “destinazione”. Dette indicazioni assurgono a sistemi identificativi delle caratteristiche di un veicolo (ai fini della catalogazione dello stesso presso gli archivi della Motorizzazione Civile) senza che le stesse possano determinare – in modo diretto – l’impiego operativo o merceologico a cui il veicolo può essere eventualmente adibito. Su questo punto occorre incentrare l’ interpretazione della normativa applicabile al comportamento ritenuto illecito.
In altre parole, un veicolo con determinate caratteristiche tecniche perchè riconosciute anche nella sua carta di circolazione non è un veicolo ad uso esclusivo, bensì un mezzo che può anche essere regolarmente impiegato per quell’uso specifico riconosciuto in forza di determinate caratteristiche. Ciò, tuttavia, non esclude utilizzi merceologici generici oltre a quelli specifici. La specificità è un quid pluris rispetto alla normale destinazione.
L’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, (D.P.R. 495/1992) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta’ di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l’uso speciale, così il precitato articolo elenca una serie di autoveicoli ai quali è possibile riconoscere “la specificità” ma nulla appare in merito a preclusioni merceologiche;
Prevede infatti l’art. 203 Reg.to Codice della Strada le caratteristiche di autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale. La classificazione degli autoveicoli assolve la specifica funzione, appunto, di catalogazione degli stessi a seconda delle loro caratteristiche tecniche. La classificazione di un autoveicolo avviene sulla base delle attrezzature di cui lo stesso è munito.
La descrizione dell’asserita violazione infatti riporta l’indicazione … omissis… destinato ad uso proprio trasporto specifico con carrozzeria P3 (pianale attrezzato per trasporto specifico) …omissis… Tale richiamo è relativo al codice di carrozzeria attribuito ai sistemi di catalogazione degli uffici della Motorizzazioni Civili senza che l’indicazione tecnica possa determinare ragioni merceologiche di impiego del mezzo. O meglio, un veicolo per trasporto di cose – generico – senza specificazione di uso potrebbe essere adibito al trasporto di qualsivoglia merce, (ma così non è) mente un veicolo che possiede specifica autorizzazione anche per determinate categorie, dovrebbe –secondo l’interpretazione della Polizia- trasportare solamente quel tipo di merci per le quali viene ulteriormente autorizzato.
Il trasporto effettuato dal veicolo della società all’atto dell’accertamento , se riguarda pezzi di veicolo, in particolare pezzi di veicolo oggetto di intervento operato dalla ditta autorizzata, tra l’altro, al servizio di “carro attrezzi”, non è mai da considerare violazione della norma relativa a uso diverso . Il trasporto di pezzi di veicolo rientra pienamente nell’attività di soccorso stradale essendo evidente che per fornire la necessaria assistenza, il carico e il trasporto dei pezzi di un autoveicolo incidentato o il trasporto di pezzi necessari al ripristino di un veicolo incidentato rientrano nell’attività di soccorso. Il trasporto delle parti di un veicolo, “staccate” (paraurti, ruote, vetri, ecc.) per es. per effetto del sinistro stradale, secondo la deduzione dell’organo di polizia, costituirebbe impiego improprio o meglio per una destinazione diversa, essendo il mezzo di trasporto adibito a soccorso e trasporto di veicoli e, pertanto, i pezzi o i rottami non possono definirsi tecnicamente… veicolo.
In conclusione un centro di soccorso stradale è legittimato a trasportare parti di ricambio di veicoli, e tali parti non sono mai da considerare rifiuti, quali i rottami ferrosi, come a volte, invece, avviene.




