DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2011: NOVITÀ LEGISLATIVE SUI “VEICOLI IN VITA”

martello giudice

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”, ha introdotto novità di rilievo per quanto concerne la disciplina giuridica dei veicoli in vita, conseguentemente impattando anche sulle prescrizioni in materia di veicoli a fine vita (c.d. veicoli fuori uso).

COMMENTO DELLA NORMA

Il D.Lgs. n. 24/2011 consta di sette articoli e di un allegato, i quali prevedono nuove regole per l’acquisto di veicoli da parte della Pubblica Amministrazione. L’art. 1 esplicita le finalità del decreto in questione, le quali sono peraltro in linea con la politica europea e nazionale in tema di tutela dell’ambiente. Si legge infatti che “Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, di clima e di energia, il presente decreto stabilisce l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all’articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro la vita”.

Con riferimento all’ambito di applicazione della nuova normativa, (art. 2), il D.Lgs. n. 24/2011 si applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, stipulati: a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (trattasi – ai sensi dell’art. 3 – di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti), nei casi in cui sono assoggettati all’obbligo di applicare le procedure di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici); b) dagli operatori di servizio pubblico (ossia – ai sensi dell’art. 3 – un’impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto pubblico di passeggeri), che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. Ci sono tuttavia delle eccezioni. Il decreto infatti non si applica ai contratti di acquisizione dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 3, del D.M. 28 aprile 2008, nel caso in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all’omologazione tipo o ad omologazione individuale. Il citato comma di tale D.M. recita: “L’omologazione o l’omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli: a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali; b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico; e c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l’applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. 4. L’omologazione individuale a norma del presente decreto e’ facoltativa per i seguenti veicoli: a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada; b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilita’ di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purche’ siano progettati e fabbricati specificamente a tale fine”. Si noti poi che per “veicolo adibito al trasporto su strada” si intende, ai sensi dell’art. 3, un veicolo che appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate alla tabella 3 dell’allegato 1, di seguito riportato: Entrando nel dettaglio del decreto, l’art. 4 descrive il procedimento di acquisizione (intesa come acquisizione a titolo oneroso nell’ambito, ad esempio, di un contratto di compravendita) di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico da parte di amministrazioni ed enti aggiudicatori ed operatori di servizio pubblico. Tali soggetti devono, infatti, dovranno tenere conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita: a) il consumo energetico; b) le emissioni di biossido di carbonio (CO2); c) le emissioni di ossidi di azoto (NOX), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato; d) gli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 11 aprile 2008 (recante il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione). Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui sopra, i summenzionati soggetti dovranno applicare almeno una delle seguenti opzioni: a) stabiliscono, nei documenti dell’appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresì sull’impatto energetico e sull’impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all’articolo 5, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. L’art. 5 reca invece disposizioni riguardanti la “Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l’intero arco di vita” connessi al consumo energetico. Si riporta infine il testo delle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato al D.Lgs. n. 24/2011: Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale – ambienterosa@libero.it

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