Autovelox: è norma la stretta voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Pubblicato il Decreto interministeriale che disciplina le regole per utilizzo e posizionamento degli autovelox sulle strade urbane ed extraurbane.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 123 del 28 maggio 2024), il Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno recante: “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”, che definisce: “…le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento  di  cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi” (art. 1 – comma 1).

Il provvedimento, da tempo atteso e fortemente caldeggiato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intende fornire regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni, superando il proliferare di “autovelox selvaggi” e la malcelata opportunità per taluni comuni di “fare cassa” sugli automobilisti, senza per questo derogare alla necessità di salvaguardare la sicurezza stradale e della circolazione.

Diverse le novità, contenute nel Decreto; in primo luogo, quella relativa alla localizzazione e posizionamento degli autovelox.
Sarà il prefetto di competenza con un apposito provvedimento, e non più i singoli comuni, ad individuare i tratti di strada ove potranno essere posizionati i rilevatori velocità, sia fissi che mobili tenendo conto delle strade che hanno un elevato tasso di incidenti e nelle quali è impossibile o difficile procedere con contestazioni immediate.

Comunque, la loro presenza dovrà essere appositamente segnalata 1 Km prima al di fuori dei centri urbani, mentre all’interno dei centri urbani deve essere comunque non inferiore a 200 metri per le strade di tipo D (strada urbana di scorrimento), e a 75 metri per tutte le altre strade.

Per la prima volta, poi, viene fissata la distanza minima che deve intercorrere fra un autovelox e l’altro; distanza che differisce a seconda della tipologia di strada, urbana o extraurbana. Quest’ultimo punto, per ovviare al fenomeno della proliferazione selvaggia dei dispositivi e alla possibilità che sullo stesso tratto di strada un automobilista possa incorrere in più sanzioni consecutive.

Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Per quanto concerne gli apparecchi di rilevazione di velocità a bordo di un veicolo in movimento il decreto precisa che il loro utilizzo è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

Per quanto riguarda le tempistiche di applicazione, il comma 1 dell’art. 6 (disposizioni transitorie), specifica che: “I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non conformi ai  presupposti  e  alle  prescrizioni contenute nell’Allegato A sono posizionati secondo  le  modalità  di cui al medesimo Allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, gli stessi sono disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del presente decreto”.

Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay

Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *