L’UE CONDANNA LA FRANCIA

La mancata trasposizione della norma comunitaria pesa sulla Francia, sugli operatori e sull’ambiente

Mal comune, mezzo gaudio! Recita il proverbio, ma quando si tratta di ambiente ed economia, non è detto che la massima popolare sortisca il suo effetto consolatorio. A causa della svariate procedure di infrazione che il nostro Paese sta collezionando da anni per la mancata trasposizione nell’ordinamento nazionale delle norme comunitarie, forse siamo abituati a considerarci i “cugini poveri” dell’Europa, o, per lo meno quelli meno adempienti agli obblighi, soprattutto allorquando nei dibattiti televisivi e nei talk show, la pochezza degli argomenti addotti dagli intervenuti si basa su confronti con Paesi partner il cui operato è spesso idealizzato, vuoi per scarsa conoscenza effettiva delle situazioni reali, vuoi (e nel caso specifico la gravità dell’atto è tanto più forte in quanto si tratta di far circolare informazioni fallaci) a scopo di attacco politico.

Sulla mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2000/53/ CE relativa ai veicoli fuori uso, si sono spesi fiumi d’inchiostro da parte di tecnici ed operatori, ma cosa succede in quell’estero ideale dove tutto (a sentir le voci) funziona bene? Beh, la civilissima Francia, non se la passa poi tanto bene, al punto che la Corte di Giustizia Europea, Sez. I, nella seduta del 15 aprile, ha stabilito che: “Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, – laddove, con riferimento a quest’ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di prendere in consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono esclusi dal sistema di compensazione dei costi di trattamento – 7, n.1, e 8, n.3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva”. Cerchiamo insieme di capire cosa è successo, e, per farlo, occorre ricostruire tutti i passaggi che hanno determinato tale Sentenza. Innanzi tutto, occorre ricordare che la Direttiva è stata tra- sposta nell’ordinamento francese per mezzo del Decreto 1° agosto 2003, n.727, relativo alla costruzione dei veicoli e alla rottamazione dei veicoli fuori uso, nonché dei relativi decreti applicativi: • decreto 24 dicembre 2004, riguardante le disposizioni relative alla costruzione dei veicoli, componenti ed equipaggiamenti per la rottamazione dei veicoli fuori uso; • decreto 15 marzo 2005, relativo agli accordi dei gestori degli impianti di deposito, depurazione, smontaggio, taglio o frantumazione dei veicoli fuori uso; • decreto 6 aprile 2005, che stabilisce le norme relative al rilascio della ricevuta di presa in consegna di un veicolo fuori uso ai fini della rottamazione e del certificato di rottamazione di un veicolo fuori uso • decreto 13 maggio 2005, relativo alle modalità di retribuzione dei frantumatori autorizzati. Poi, occorre ricordare che alla base della Sentenza c’è un Ricorso per inadempimento che la Commissione Europea ha proposto contro la Repubblica Francese il 13 febbraio 2009. Con tale Ricorso, la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, 6, n.3, 7, n.1, e 8, n.3, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L269, pag.34), la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. In effetti, la querelle, era già iniziata nel 2005 (12 ottobre), allorquando, in seguito ad una serie di denunce, la Commissione indirizzava alla Repubblica francese una lettera di diffida in cui rilevava che tale Stato membro, da una parte, non aveva trasposto correttamente gli artt.1, 4, n.2, 5, nn.3 e 4, 6, n.3, e 7, n.1, della Direttiva e, dall’altra, aveva trasposto in modo incompleto l’art.7, n.2, della stessa e, infine, aveva trasposto in modo scorretto e incompleto gli artt.2, punti 12) e 13), 4, n.1, e 8, n.3. Il 19 dicembre 2005 la Repubblica francese rispondeva a tale lettera di diffida, chiarendo le ragioni per cui le censure della Commissione le sembravano infondate. Il 12 dicembre 2006 la Commissione indirizzava alla Repub- blica francese un parere motivato che riprendeva le censure esposte nella lettera di diffida, ad eccezione di quelle relative agli artt.2, punto 12), e 7, n.2. Il 14 febbraio 2007 la Repubblica francese rispondeva a tale parere motivato, ribadendo di considerare le censure della Commissione infondate. Ritenendo che le censure, ad eccezione di quelle relative agli artt.1 e 4, n.1, della direttiva 2000/53, dovessero essere con- fermate, la Commissione proponeva il succitato Ricorso. In specie, a sostegno della sua tesi, la Commissione indicava 7 motivi di inadempienza, rispettivamente: 1. sull’incompatibilità con l’art.2, punto 13), della direttiva 2000/53 della definizione della nozione introdotta nel di- ritto francese di “informazioni relative alle condizioni di smontaggio”; 2. sull’incompatibilità con l’art.4, n.2, lett.a), di tale direttiva del- la data che stabilisce il divieto delle sostanze pericolose; 3. sull’incompatibilità con l’art.5, n.3, della medesima direttiva del sistema francese riguardante l’annullamento dell’immatricolazione su presentazione di un certificato di rottamazione; 4. dell’incompatibilità con l’art.5, n.4, della stessa direttiva del sistema di presa in consegna dei veicoli fuori uso; 5. dell’incompatibilità con l’art.6, n.3, della direttiva 2000/53 dell’assenza di riferimenti alla nozione di “smontaggio” nelle disposizioni di trasposizione di tale direttiva nell’ordinamento francese; 6. dell’incompatibilità con l’art.7, n.1, di detta direttiva dell’interpretazione dell’espressione “sostenibile dal punto di vista ecologico”, contenuta nel diritto francese, 7. sull’incompatibilità con l’art.8, n.3, della medesima direttiva della mancanza di precisione in merito ai supporti tecnici di trasmissione delle informazioni sulla rottamazione. Il lavoro di consultazione, analisi e confronto dei testi normativi effettuato dalla Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che: • il primo, il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo addotti dalla Commissione sono fondati; • il quarto motivo è fondato nella parte in cui i demolitori, che abbiano accettato la presa in consegna di un veicolo fuori uso per la rottamazione, sono esclusi dal sistema di compensazione previsto all’ar t.6 del decreto n.2003-727, respingendo tale motivo quanto al resto. • il quinto motivo deve essere respinto. A questo punto, siccome ai sensi dell’art.69, n.3, del Regola- mento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese e, dal momento che tanto la Commissione quanto la Repubblica francese sono rimaste entrambe soccombenti in taluni capi delle loro conclusioni, si è deciso che ciascuna par te sopporti le proprie spese. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che: 1) Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, -laddove, con riferimento a quest’ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di prendere in consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono esclusi dal sistema di compensazione dei costi di trattamento – 7, n. 1, e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; 2) Il ricorso è respinto quanto al resto; 3) La Commissione europea e la Repubblica francese devono sopportare ciascuna la propria parte di spese. A questo punto verrebbe da concludere, stravolgendo il senso di un ennesimo proverbio, che: “fra due litiganti il terzo non gode”, dal momento che il terzo in questione è rappresentato dall’ambiente e dai cittadini (semplici fruitori ed operatori) che, troppo spesso, a causa di interessi di pochi, si vedono erodere i propri diritti. E intanto si continua a parlare di Europa Unita…


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