QUANDO LA MANCANZA DI AUTORIZZAZIONI COSTITUISCE REATO

Una Sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ribadisce l’obbligatorietà della regolarità documentale

Allorquando un soggetto effettua attività di raccolta, trasporto, recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non (nella fattispecie del caso in oggetto: materiale ferroso, motorini, elettrici e meccanici, in mancanza delle autorizzazioni, comunicazioni e iscrizioni previste dalla normativa vigente, sussiste il reato di cui all’art. 6 (lettera d; n. 1 e 2) del D. L. 172/08 (convertito in Legge n. 210/08) e non trova applicazione l’ar t. 226, comma 5 del TU (nel caso in cui il soggetto sia in possesso del solo Cetificato di iscrizione alla CCIAA del del relativo cer tificato di attribuzione di Partita IVA recante la dicitura di “commerciante di rottami in ferro”). Infatti, onde applicare tale clausola, non è sufficiente l’autorizzazione al “commercio di cose usate” rilasciata dal Comune di residenza. A stabilirlo è una Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione distaccata di Caser ta), di cui forniamo il testo per una più completa informazione dei Lettori. (Omissis) TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Monocratico Dott.ssa Paola Piccirillo alla pubblica udienza del 17/09/2009, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di : POLITI Francesco, XXX – libero presente – Difensore di Fiducia avv. Iannotti Gennaro del foro di S.Maria C.V. IMPUTATO del delitto p. e p. dall’art.6 Iett. d) n. I e 2 D.L. 172/08 conv. in L. 210/08 ed ar t.99 cp perché effettuava un’attività di raccolta, traspoto, recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da materiale ferroso e motorini ,elettrici e meccanici in mancanza delle autorizzazioni, comunicazioni, iscrizioni previste dalla normativa vigente, utilizzando l’automezzo Ape Car tg.PG 129821, caduto in sequestro.

Con la recidiva reiterata. In Caseta il 6.7.09 CONCLUSIONI P.M.:affermazione della penale respon- sabilità dell’imputato e condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro sedicimila di multa. DIFENSORE: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine minimo della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, dissequestro del furgone. Deposita copia della sentenza pronunciata dalla III sezione della Cor te di Cassazione il 13.9.2005 n. 333310; copia della domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; co- pia del cetificato di attribuzione del numero di partita IVA; copia della richiesta di vidimazione del registro degli affari giornalieri; copia del versamento dei diritti di segreteria per ottenere il rilascio di autorizzazione pubblica; copia dell’autorizzazione rilasciata dal Settore ID attività produttive del comune di Caserta. Svolgimento del processo A seguito di arresto operato dai CC del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caseta il 6.7.2009, veniva tratto innanzi al Giudice di Caserta, per la convalida ed il successivo giudizio, Politi Francesco in relazione al reato puntualmente descritto nell’epigrafe del presente provvedimento. All’esito della relazione svolta dall’appuntato Sorbo Natale e dell’interrogatorio dell’arrestato, il P.M. chiedeva la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli AADD. Il difensore si opponeva alla convalida dell’arresto – e- chiedeva che non venisse applicata alcuna misura cautelare personale o in subordine una misura meno affittiva. Questo Giudice convalidava l’arresto ed emetteva ordinanza con la quale applicava al Politi la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il giudice disponeva procedersi al giudizio ed il difensore chiedeva termine a difesa per ricorrere ad un rito al- ternativo. All’udienza del 14.7.2009, assente l’imputato, il difensore depositava procura speciale e chiedeva di definire il pro- cedimento nelle forme del giudizio abbreviato. Il Giudice ammetteva il rito speciale, acquisiva il fascicolo del P.M. e disponeva che il giudizio proseguisse nelle forme dell’udienza preliminare. Quindi veniva accolta l’istanza difensiva di breve rinvio per la discussione. All’udienza del 16.9.2007 le par ti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni. All’esito questo Giudice, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, disponeva, ai sensi dell’ar t 441 V c c.p.p., l’esame del dirigente del Settore III attività Produttive del comune di Caserta sul contenuto dell’autorizzazione rilasciata al Politi Francesco. All’ odierna udienza si procedeva all’esame di Marmorale Maria, delegata dal dirigente del Settore III del comune di Caserta. Quindi le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe. All’esito della successiva deliberazione, veniva resa pubblica la presente decisione, mediante la lettura del dispositivo in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari – resi utilizzabili dall’intervenuta scelta del rito operata dall’imputato – consentono di ritenere fondata l’ipotesi accusatoria. Ed invero, in data 6.7.2009 si verifica- va l’operazione di P.G. che conduceva all’arresto in flagranza dell’odierno imputato. In particolare i CC del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta davano atto che, verso le ore 13,30, durante un servizio di pattuglia svolto con i colori di istituto, nel transitate per via S. Commaia, notavano un motoape dì colore celeste che circolava con fare sospetto in una zona ove di solito avveniva lo sversamento abusivo di rifiuti. I militari procedeva- no al controllo del motoape a bordo del quale rinvenivano e sequestravano rifiuti speciali, in particolare ferro vecchio e motorini elettrici e meccanici. Il conducente, privo dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti, veniva identificato nell’odierno imputato. Gli operanti eseguivano rilievi fotografici sul contenuto del veicolo. All’udienza di convalida l’appuntato Sorbo descriveva le operazioni che avevano condotto all’arresto dell’odierno imputato, chiarendo che il motoape era formalmente intesto ad una terza persona, che i rifiuti trasportati non erano pericolosi e ribadendo che il Po- liti non era in possesso della prescritta autorizzazione. L’imputato dichiarava che il motoape lo aveva acquistato da tale Farina Antonio, che non aveva formalizzato il passaggio di proprietà e che la targa era di cartone perché, nel fare ” il ferro vecchio”, aveva perso quella di metallo. Il Politi ha spiegato che, al momento dell’arresto, stava girando alla ricerca del ferrovecchio e che una volta riempito il motoape, avrebbe scaricato il contenuto ad Acerra, in un posto sito nella zona industriale. L’imputato ha aggiunto di ignorare che fosse necessaria una specifica autorizzazione per svolgere tale tipo di attività e che credeva che fosse sufficiente essere in possesso del libretto delle fatture. In proposito il Politi ha dichiarato che il libretto lo aveva con sé nel motoape e che i Cc non lo avevano trovato. All’esito delle conclusioni delle par ti, questo Giudice applicava all’imputato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato e del pericolo di reiterazione specifica. All’udienza del 16.7.2009 dopo avere formulato le proprie conclusioni, il difensore dell’imputato depositava, a sostegno della legittimità dell’operato del suo assistito, documentazione da cui risultava che il Politi era titolare di Patita IVA per il commercio all’ingrosso di rottami e che era titolare di un’autorizzazione rilasciatagli dal comune di Caserta per l’esercizio permanente di attività di vendita di cose usate. All’odierna udienza Mar- morale Maria ha spiegato che l’imputato è titolare di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante, per il settore non alimentare. La teste ha aggiunto che il titolare di tale tipo di autorizzazione è obbligato a tenere un registro di cari- co e scarico delle merci, periodicamente vidimato dall’ufficio di Polizia Amministrativa. A specifica domanda, la teste ha chiarito che tale autorizzazione non consente il commercio del ferro vecchio né di rottami o rifiuti, vale a dire di oggetti che non sono suscettibili di utilizzo immediato, ma necessitano di un procedimento di lavorazione. La Mormorale ha altresì chiarito che l’autorizzazione concessa all’imputato riguarda il commercio al dettaglio degli oggetti usati e non all’ingrosso. Tali i fatti accertati nel corso del procedimento che con- sentono di ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato a lui contestato. Ed invero risulta accetato, attraverso quanto relazionato dalla P.G ed attestato nel verbale di arresto in flagranza e nel verbale di sequestro, e risultante dai rilievi fotografi- ci, nonché attraverso quanto pacificamente ammesso dal- lo stesso Politi, che questi traspotava rifiuti ferrosi ed elettrici. Ricostruita, pertanto, pacifica- mente sotto il profilo fattuale la condotta tenuta dal prevenuto, il punto nodale della vicenda è rappresentato dal- la valutazione sulla rilevanza penale di tale condotta. Invero il punto nevralgico è costituito dalla verifica sul se possa applicarsi alla vicenda del Politi l’art 266, V c., TU 152/06 per il, quale cioè le disposizioni del citato TU – che disciplinano l’attività di gestione dei rifiuti – non si applicano “all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”. In sostanza, il difensore ha sostenuto che l’odierno imputato, in quanto regolar- mente iscritto alla camera di commercio e titolare di autorizzazione comunale al commercio ambulante di cose usate, fosse da considerarsi ambulante, nel senso richiesto dal citato art 266 V c TU citato, e quindi non fosse soggetto alla disciplina in tema di rifiuti. L’argomentazione difensiva non può trovare accoglimento nel caso in esame. In primo luogo tale argomentazione si fonda su documentazione prodotta dal difensore dopo l’ammissione del giudizio abbreviato, che è giudizio al- lo stato degli atti: trattasi pertanto di documentazione inutilizzabile. Volendo comunque procedere ad una valutazione nel merito delle argomentazioni difensive svolte su tale tema, e premesso che corretta appare l’interpretazione del citato art 266 che considera legittime le condotte di raccolta e di trasporto di rifiuti da parte dell’ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto della sua attività, va detto che nel caso in esame il Politi non versa nelle condizioni richieste dalla norma. Ed infatti l’imputato risulta iscritto alla camera di commercio come commerciante di rottami di ferro ed è titolare di autorizzazione al commercio ambulante di cose usate: l’attività di ambulante, cioè, è autorizzata all’imputato solo con riferimento alle cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione e trasformazione, e non al ferrovecchio, come quello trovato presso il veicolo nella sua disponibilità. Peraltro, dagli stessi rilevi fotografici emerge che gli- oggetti rinvenuti sul veicolo non potessero essere destinati immediatamente al -commercio ma, come peraltro dichiarato dallo stesso Politi all’udienza di convalida, fossero destinati ad una discarica. Tale ultimo aspetto merita una particolare evidenza atteso che l’imputato stesso non ha mai dichiarato di destinare quegli oggetti alla vendita ambulante come sostenuto dal suo difensore nelle conclusioni – ma ha chiaramente affermato che, dopo avere riempito il veicolo del ferrovecchio, lo avrebbe portato presso una discarica di Acerra. I precedenti giurisprudenziali invocati dal difensore del Politi non appaiono analoghi al caso in esame, essendo gli stessi riferibili ad ipotesi in cui l’imputato era in possesso di autorizzazione all’esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami. Per tanto, alla luce di tali argomentazioni, risulta evidente come nel caso in esame non possa trovare applicazione la disciplina di cui all’ar t 266 V c citato TU e come per il Politi, fosse necessario, perché il traspoto fosse legittimo, quanto richiesto dagli artt. 189, 190, 193 e 212 TU – registro di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali. Né appare accoglibile l’ossevazione difensiva volta a sostenere l’assenza di dolo nel prevenuto che era convinto di agire legittimamente in virtù dell’autorizzazione comunale di cui era in possesso. Trattasi invero di eventuale errore sulla legge penale in cui sarebbe incorso colpevolmente il Politi che, in ragione dell’attività specifica svolta, doveva conoscere le leggi che la disciplinano. Tanto premesso all’affermazione del- la penale responsabilità dell’imputato consegue la condanna dello stesso, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per meglio adeguare la pena al fatto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art 6) lett d n. 2 del DI 172/08, non essendo stata provata la pericolosità dei rifiuti trasportati dal Politi – ed -anzi avendo espressamente l’operante escluso che si trattasse di rifiuti pericolosi- – alla pena che stimasi congruo determinare, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ( pena così determinata: pena base determinata previa con- cessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mesi nove di reclusione ed euro dodicimila di multa, ridotta per i rito alla pena di cui sopra). Va, disposta la confisca dei rifiuti speciali ID quanto corpo del reato contestato. PQM Letti gli arti 442 e 533 e 535 c.p.p. dichiara Potiti Francesco colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui al’ art 6 lett d) n. 2 del DL 172/08, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Confisca e distruzione della merce rinvenuta sul motoape.


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