NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATO

Trasporto illecito di rifiuti

È sufficiente un unico trasporto illecito di rifiuti a far scattare la fattispecie di reato, dal momento che, tale illecito è istantaneo e si concretizza nel momento in cui si realizza la singola condotta. Inoltre, colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né a profitti che ne derivano, è ammesso a provare la sua buona fede. A ribadire i due concetti, in parte già trattati dalla precedente Sentenza pubblicata alle pagg. 20 – 21 di questo numero del Notiziario, è ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata con una apposita Sentenza lí 8 giugno 2010 a conclusione della procedura n. 21655/10.

Ne forniamo il testo per una maggiore informazione dei Lettori. Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Pierluigi Onorato Dott. Alfredo Teresi Dott. Claudia Squassoni Dott. Guicla Immacolata Mulliri Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (omissis) il 18/01/1980 avverso l’ordinanza n. 1172/2009 Tribunale della libertà di Roma, del 22/09/2009 (omissis) Motivi della decisione Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un automezzo utilizzato per l’illecito trasporto di rifiuti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dall’art. 256 del D. Lgs. 152/2006. I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse necessario perché prodromico alla confisca obbligatoria per il tipo di reato. Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato (omissis), deducendo: – che l’attività per cui è processo è stata del tutto occasionale; – che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla com- missione del reato. Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione; la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dall’art. 256 c. l. D. Lgs. 152/2006. La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria dell’art. 183 c. l lett. d D. Lgs. 152/2006) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale. La deduzione della difesa, secondo la quale l’indagato esercitava l’attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l’indagato dall’obbligo di munirsi di un titolo abilitativi perché il reato in esame si configura come istantaneo – e non abituale – e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato. In merito alla residua censura, si rileva che l’art. 259 uc D. Lgs. 152/2006 (che prevede per il reato di trasporto illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né a profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cassazione, III Sezione; sentenza 46012/2008). Tale problematica, tuttavia, esula dai limiti cognitivi del pre- sente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede competente. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 13 aprile 2010.

Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *