PROTOCOLLO D’INTESA CONSORZIO AUTODEMOLITORI DELLA TOSCANA E CO.RA.SI.

Il Consorzio Autodemolitori della Toscana, con sede legale a Camaiore (LU), Piazza Petrucci n. 8, codice fiscale e P. IVA 04907870481, legalmente rappresentato dal Presidente Giovanni Giuseppe Menconi;

Il consorzio regionale autodemolitori Siciclia (di seguito denominato CO.RA.SI.), con sede legale in Aci S. Antonio (CT), Via Nuova n. 28/A, codice fiscale e P. IVA 05682420822, legalmente rappresentato dal Presidente Francesco Sanfilippo;

PREMESSO CHE

• Consorzio Autodemolitori della Toscana e CO.RA.SI. sono due Consorzi fra imprese situate rispettivamente nel territorio della Regione Toscana e della Regione Sicilia, appartenenti alla categoria degli autodemolitori, senza deliberate finalità speculative, nel rispetto del Codice Civile e delle leggi speciali in argomento; • Consorzio Autodemolitori della Toscana e CO.RA.SI. tutelano, assistono e rappresentano tutte le Aziende che li costituiscono nei rapporti con Enti pubblici e/o privati, organi e/o autorità competenti, nello svolgimento della propria attività nel rispetto delle Leggi vigenti ed in particolare delle Leggi speciali che informano l’attività specifica delle stesse aziende; 

• Consorzio Autodemolitori della Toscana e CO.RA.SI. controllano e vigilano da un lato, che le disposizioni dei propri Statuti non vengano violate e dall’altro che i patti e gli accordi intervenuti fra i singoli consorziati siano, nella tutela dell’interesse comune, sempre rispettati;
• Tutte le aziende facenti parte in Consorzio Autodemolitori della Toscana e il CO.RA.SI, sono autorizzate alla gestione di un centro di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori fuori uso ai sensi del D. Lgs 152/06 ed operano nella totale osservanza delle Leggi, e quanto altro, che regolamentano la propria attività.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L’anno duemilaundici, il giorno 11 del mese di Aprile, tra Consorzio Autodemolitori della Toscana e Consorzio regionale autodemolitori Sicilia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE 1. Le premesse e gli allegati tutti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme che regolano l’attività di autodemolizione e gli articoli del Codice Civile in interesse.
Art. 2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO 1. Oggetto del presente Protocollo d’intesa è la creazione di sinergie volte a permettere uno sviluppo concreto ed ottimizzante delle singole risorse nel pieno rispetto dell’ambiente, delle leggi e delle normative vigenti, 2. Scambio di informazioni, idee e suggerimenti utili a migliorare la tipologia e la qualità del lavoro di tutte le aziende consorziate.
Art. 3 – MODALITÀ ATTUATIVE E IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti si impegnano a:

1. Alla diffusione di qualsiasi informazione utile inerente4 l’attività di autodemolizione e trattamento e smaltimento rifiuti pericolosi e non; 2. A promulgare le iniziative intraprese a sostegno delle aziende consorziate; 3. A pubblicizzare e promuovere l’attività del consorzio inteso come raggruppamento di imprese; 4. A rispondere alle diverse esigenze delle imprese che compongono il Consorzio e monitorare il flusso dei rifiuti derivanti dalla lavorazione dei veicoli a fine vita; 5. Ad ottemperare nel migliore dei modi il D. Lgs. 209/2003; 6. Ad organizzare incontri, riunioni, assemblee e corsi formativi utili a sostenere le aziende consorziate.

Art. 4 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, si supporto cartaceo e/o informatico, relativi all’attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo di Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 196/2003; 2. Le Parti potranno utilizzare i dati e le informazioni acquisite anche a propri fini, sempre se riferibili al presente Protocollo di Intesa.

Art. 5 – DURATA E RECESSO Il Presente Protocollo d’intesa avrà durata illimitata fatto salvo, in ogni caso, il potere di risoluzione e/o di recesso anticipato da parte di ciascuna delle Parti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 – MODIFICHE AL PROTOCOLLO DI INTESA E CONTROVERSIE 1. Le Parti potranno apportare esclusivamente in forma scritta eventuali modifiche al Protocollo d’Intesa per adeguamenti e mutate esigenze, previa approvazione da tutte le parti; 2. Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente Portocollo d’Intesa. Per qualsiasi ulteriore controversia è competente l’Autorità giudiziaria.
Art. 7 – ULTERIORI PREVISIONI 1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti, concordemente, dichiarano di volere fare rinvio alla vigente normativa in materia del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni ed eventuali Leggi speciali.

2. Le parti dichiarano che il presente atto, composto di n. 3 pagine e n. 7 articoli, è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge. Letto, approvato e sottoscritto. 11/04/2011 Consorzio Autodemolitori della Toscana Il Presidente Meniconi Giovanni Giuseppe Consorzio CO.RA.SI. Il Presidente Sanfilippo Francesco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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