Autovelox, via libera alla bozza di decreto interministeriale

Il provvedimento, in attesa del semaforo verde definitivo, è frutto di un ampio confronto con ANCI e UPI e mira a disciplinare le regole per l’installazione dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità.

In data 21 marzo la Conferenza Stato – Città ha approvato la bozza cosiddetto “Decreto autovelox”, ovverossia il decreto interministeriale redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dell’Interno, che disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della strada.

L’obiettivo è garantirne un utilizzo conforme ad esigenze di sicurezza della circolazione, prevenire gli incidenti e tutelare gli utenti della strada.

Le disposizioni contenute nel decreto (art. 1 – oggetto e ambito di applicazione, comma 2) “al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale (…), si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Non si applicano, invece (art. 1 – comma 4): “alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell’articolo 2, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni”.

Inoltre, la bozza di decreto stabilisce le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo (art. 3, commi 1 – 6); le modalità e le casistiche di utilizzo delle postazioni fisse o mobili (art. 4, commi 1-3) e specifiche prescrizioni a tutela della riservatezza con riferimento alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al d. lgs. 30 giugno 2003/196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (art. 5).

Per quanto concerne le regole per la collocazione degli autovelox, ha scritto in una nota il ministero delle infrastrutture, questi potranno essere posizionati in aree:
– ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali;

– dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori. In ambito urbano, non è possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata;

– per le strade extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.

Per porre un freno alla eccessiva proliferazione di sanzioni, che spesso si traducono in contenziosi, la norma prevede distanze minime per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.

Infine, il decreto precisa che i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. Anche questi dispositivi, però, devono essere resi visibili al cittadino.  

In attesa della sua approvazione definitiva, nel frattempo, dalla Camera, in data 27 marzo, è arrivato il via libera al disegno di legge conle abbinate proposte di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, per la cui entrata in vigore, tuttavia, occorre ancora l’esame definitivo da parte del Senato.

Il testo, che prevede il rafforzamento delle misure di contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, così come nei casi di guida distratta dall’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici o in caso di eccesso di velocità, contiene anche alcune novità proprio per gli autovelox, ovverossia l’eliminazione della doppia sanzione comminata sullo stesso tratto di strada se la seconda violazione è stata riscontrata entro un’ora dalla prima (con la sanzione maggiorata di 1/3) e il superamento della questione Zone a 30 Km/h ove non sarà possibile piazzare autovelox fissi, anche se potranno esserci pattuglie a rilevare la conformità della velocità.

Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay

 

 

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