Geolocalizzazione RENTRI: rinviato di 7 mesi l’obbligo di trasmissione dati
Il D.D. 275/2026 del MASE definisce le regole operative per la geolocalizzazione dei trasporti di rifiuti speciali pericolosi e sposta la decorrenza dell’obbligo di trasmissione dati al 13 settembre 2027.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, che rinvia al 13 settembre 2027 l’obbligo di trasmissione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) dei dati di geolocalizzazione dei trasporti di rifiuti speciali pericolosi, spostando di 7 mesi la precedente scadenza del 13 febbraio 2027.
Il provvedimento inoltre elimina il riferimento al telaio e richiede un’associazione univoca basata esclusivamente sulla targa del veicolo. Restano confermati gli obblighi di installazione e presenza dei dispositivi di geolocalizzazione a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, già operativo e valido dal 30 giugno scorso per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con il nuovo provvedimento è stato approvato anche il documento Allegato 1 “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli” che contiene i requisiti tecnici dei dispositivi, la struttura e il formato dei dati da trasmettere con le relative modalità di trasmissione, nonché le indicazioni per l’archiviazione dei dati, in coerenza con i requisiti del precedente decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.
Tra le novità, il formato di interscambio. Il file contenente la traccia del percorso deve ora adottare lo standard GPX versione 1.1, mentre prima era previsto il formato GeoJSON e ogni invio della traccia deve essere corredato da: Identificativo univoco del dispositivo di rilevazione, Identificativi univoci delle trasmissioni dei FIR associati al percorso e Indicatori di accuratezza orizzontale e qualità del fix GNSS.
L’invio avviene tramite API dedicate con payload firmati oppure mediante i servizi di supporto del RENTRI. Confermato il tracciamento del percorso che deve coprire l’intero tragitto, dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso fino al punto di destinazione, mediante una sequenza temporale ordinata di punti GNSS che devono avere un intervallo temporale massimo di 3 minuti tra coordinate diverse e una tolleranza temporale massima di 2 minuti per l’associazione tra l’evento del FIR digitale e la posizione geografica.
Il nuovo provvedimento inoltre puntualizza che le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) devono essere registrate nel sistema WGS84 con 6 cifre decimali con relativo riferimento temporale in formato UTC ed è ammesso un errore planimetrico massimo di 10 metri rispetto alla posizione reale.
Un’altra novità è che la traccia si trasmette successivamente all’invio dei dati del FIR digitale, e non contemporaneamente, come indicato nella versione precedente.
Infine, per quanto riguarda l’archiviazione dei dati, il nuovo decreto direttoriale conferma il tempo massimo di 3 anni per conservare e garantire l’estrazione dei dati trasmessi al RENTRI. In caso di verifiche o ispezioni da parte degli organi di controllo, i dati e i relativi metadati devono poter essere esportati in un formato standard di uso comune.
Di A.M.






