DEPOSITO TEMPORANEO DI AUTOVEICOLI PRESSO I CONCESSIONARI: LA PRONUNCIA DEL MINISTERO

I Lettori attenti del Notiziario, ricorderanno quando, nel numero di settembre 2008 demmo notizia della richiesta ufficiale che i vertici della Confederazione Autodemolitori Riuniti (C.A.R.) avevano inviato al Ministero dell’Ambiente e della Tu- tela del Territorio e del Mare, sotto forma di un giudizio tecnico-giuridico, per la corretta interpretazione della norma di riferimento. Focus della vexata quaestio era il ritiro e gestione – da parte di concessionari e dei gestori di succursali ed automercati – dei veicoli fuori uso loro consegnati per la successiva rottamazione.

In sostanza, così si era espresso il Presidente C.A.R.: “Può il concessionario di autoveicoli avvalersi – attraverso formale convenzione in forma legale – di un servizio integrato di ritiro e gestione degli autoveicoli destinati alla rottamazione da parte di un centro autorizzato di trattamento, tale per cui il ritiro del bene/rifiuto avvenga dall’ultimo detentore, sollevando così tale procedura il concessionario da una impropria gestione del veicolo da demolire, dalla solo formale emissione del certificato di rottamazione , dalle registrazioni previste dalla norma e dall’onore della cancellazione al PRA, ed impegnando così il centro di raccolta convenzionato ad effettuare direttamente quanto previsto dai commi 7 e seguenti dell’art. 5 del D. Lgs 209/03 e s.m.i.?” Si consideri che la richiesta formale del quesito tecnico-scientifico rientra- va nella volontà della Confederazione Autodemolitori Riuniti di giungere al più presto ad una condivisa interpetazione della norma vigente, al fine di scongiurare inutili sovrapposizioni di competenze e conseguente slittamento dei tempi di gestione del rifiuto, senza contare la difesa dell’attività imprenditoriale dei soggetti che da anni si adoperano nel settore del recupero e trattamento degli autoveicoli. Ebbene, in data 16 dicembre 2008 (Prot. n. 14065), puntuale è giunta la risposta del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a firma del Consigliere Massimiliano Atelli, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero stesso. Per meglio fornire ai Lettori del Notiziario una corretta informazione, abbiamo ritenuto doveroso riportare il testo completo del documento, da cui traspare che la detenzione presso il concessionario o gestore della succursale di un autoveicolo è ammessa, purché lo stesso non sia stato radiato dal PRA. Risposta nota del 16 dicembre 2008 Prot. N. 14065 Oggetto: Quesito riguardante l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 209/2003, così come modificato dal decreto legislativo 149/2006 e dell’art. 190 del D.lgs. 152/2003. In ordine al quesito proposto, si rappresenta che, per una corretta interpretazione delle norme richiamate, occorre muovere dalla premessa rap- presentata dalla natura di beni mobili registrati degli autoveicoli. Tale natura fa sì che “la volontà di disfarsi del bene” esplicitata nel- la consegna, da parte del detentore al concessionario, dell’autoveicolo destinato alla rottamazione non sia sufficiente a qualificare tale “bene” come “rifiuto”. Il rilascio da parte del concessionario o del gestore della succursale o dell’automercato del certificato di rottamazione e dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA non costituisce, conseguentemente, il momento qualificante del passaggio da “bene” a “rifiuto”. Tale momento va più correttamente individuato nell’avvenuta cancellazione dell’autoveicolo al PRA, atto con il quale viene meno la natura di “bene mobile registrato”. Ciò detto, è evidente che la possibilità prevista per il concessionario o per il gestore della succursale o dell’automercato di detenere gli autoveicoli destinati alla rottamazione non fa sorgere gli obblighi derivanti dal D. Lgs 152/2006 ed in particolare quelli pre- visti dall’art. 190. La consegna di tali autoveicoli da parte del concessionario o del gestore della succursale o dell’automercato ad un centro di demolizione, unitamente alla contestuale richiesta di cancellazione al PRA costituirebbe, dunque, il momento di passaggio degli stessi dalla condizioni di “beni” ed in particolare di “beni mobili registrati” a quella di “rifiuti” in quanto, alla già esplicita volontà di disfarsi del bene esercitata dal detentore, si somma il venir meno di ogni volontà o interesse collegato al bene stesso. In armonia con tale lettura delle norme parrebbe porsi, del resto, il comma 9 dell’Art. 5 del D.Lgs 209/2003, il qua- le dispone che “il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8” rinforzando quindi l’ipotesi, qui sostenuta, che sia proprio la cancellazione dal PRA il momento caratterizzante il passaggio da “bene” a “rifiuto” dell’autoveicolo. E per vero anche il comma 8bis dell’art. 6 del D.Lgs 2009/2003 “il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto-presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato- destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino ad un massimo di trenta giorni” ancorché parli di “luogo di produzione del rifiuto” non appare in contraddizione con l’interpretazione avanzata. La possibilità ivi prevista, infatti, pare potersi agevolmente ricondurre a quelle ipotesi in cui il concessionario o il gestore della succursale o dell’automercato mantiene gli autoveicoli presso di se anche dopo aver effettuato la cancellazione al PRA. Anche in tali circostanze, peraltro, le particolari caratteristiche del “rifiuto/veicolo” vengono prese in considerazione dal legislatore per conferire allo stesso,in caso di deposito temporaneo, un trattamento diverso da quello previsto dal D. Lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. m). Tale diversificato regime, che trova il suo fondamento nelle peculiari caratteristiche fisiche e giuridiche della categoria di beni in esame, i veicoli, si concretizza da un lato nella riduzione temporale del deposito stesso, trenta giorni in luogo dei novanta indicati per il deposito temporaneo dal D.L.gs. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. m, n° 2), dall’altro dalla circostanza testuale che parla di “deposito temporaneo dei veicoli” significando, con tale specificata accezione, la volontà del legislatore di mantenere “viva” l’individualità di tale tipo di rifiuto. Giova infine osservare che, per alcune categorie di rifiuti, la possibilità di trattare in modo diversificato la fase del deposito temporaneo è prevista dallo stesso D.lgs 152/2006 il quale, all’art. 183,comma 1 lett. m) n° 5 co- sì dispone: ” per alcune categorie di rifiuto individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”. Una siffatta interpretazione delle normative richiamate in oggetto, oltre ad apparire coerente con la volontà del legislatore di assegnare al concessionario o al gestore della succursale o dell’automercato la gestione della fase di passaggio dalla condizione di “bene” a quella di “rifiuto” ed a palesarsi come rispondente ad esigenze pratiche (nonché di stretta logica), risulta altresì coerente con il particolare regime giuridico individuato dal legislatore per gli autoveicoli e con una normativa di settore che li sottopone a costanti e periodici controlli di natura tecnica e amministrativa. “Esprimo la massima soddisfazione a nome di tutti i Soci della Confederazione Autodemolitoiri Riuniti per la rapidità con cui il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare ha dato seguito alle nostre sollecitazioni” ha dichiarato il Presidente C.A.R., Alfonso Gifuni. “La nostra iniziativa è stato un atto indispensabile per la risoluzione di alcune ambiguità interpretative che si erano venute a creare nel territorio nazionale – ha proseguito – e, in questo senso credo che la nostra Con- federazione, chiedendo il giudizio tecnico-giuridico al ministero competente, abbia fatto l’azione giusta che la base imprenditoriale si aspetta da un’associazione di categoria”. “La risposta del Ministero al nostro quesito – ha infine concluso – sanci-ce dei concetti molto importanti per la filiera del fine vita dei veicoli e ci ha stimolato alla richiesta di ulteriori chiarimenti definitivi circa il momento preciso in cui il bene-veicolo diventa oggettivamente rifiuto”.

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