MILLE E UNA… PROROGA
La “favola” del MUD prosegue fino a giugno?
Il MUD in stallo e migliaia di aziende rimangono bloccate sugli adempimenti. C’è confusione a livello legislativo e smarrimento da parte del Governo sul Modello unico di dichiarazione am- bientale. Poi un Decreto viene varato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile e la situazione pare normalizzarsi. Alla vigilia del varo del Decreto interveniva Confindustria con una riflessione che la dice lunga:”A due giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del MUD – ha sottolineato Aldo Fumagalli Romario, Presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria – la mancata approvazione dell’emendamento di proroga crea una situazione di confusione senza precedenti. 600.000 imprese si troveranno da sabato fuori legge e soggette a sanzioni per aver fatto affidamento sulle ripetute assicurazioni fornite dal Governo.
Le imprese – ha continuato – meritano maggiore attenzione. Da mesi Confindustria insiste per una norma di proroga sulla quale il Governo si era detto d’accordo. Invece si è perso inutilmente tempo e oggi si è giunti ad una situazione grottesca che potrebbe esasperare le imprese e indurle a iniziative verso regole prive di certezza e di chiarezza”. Studiando il problema alla radice, ci si rende conto che tutto nasce dal fatto che il DM 185/2007 prevede una modalità telematica di invio dei dati del modello MUD 2010 (dopo le modifiche disposte dal DPCM del 2 dicembre 2008 che prevede una modulistica elettronica al posto di quella cartacea). Ma la cosa che fa sorridere è che la modalità telematica non è ancora disponibile e la data ultima di scadenza per la presentazione del modulo era il 30 aprile. Proprio il 30 aprile però il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto sulla proroga del MUD al 30 giugno, Decreto pre- ceduto a sua volta da uno del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale viene consentito alle aziende di utilizzare anche per la dichiarazione da presentare quest’anno il vecchio modello del MUD e non il nuovo che sarebbe dovuto entrare in vigore ma che, ancor prima di nascere, sarebbe stato soppiantato dall’avvio del SISTRI, il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti che sostituisce integralmente gli oneri e gli adempimenti passati. Contestualmente al varo del Decreto del 30 aprile il Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha dichiarato: “Oggi l’Italia può dire di aver attivato per i rifiuti speciali e pericolosi un sistema all’avanguardia in Europa, ottenendo il massimo in termini di controllo ambientale e anche in termini di efficienza e risparmio per le aziende. Abbiamo perfezionato, evitando di caricare le imprese di oneri inutili, il regime transitorio dal sistema cartaceo, che rendeva di fatto impossibili i controlli, al sistema elettronico del SISTRI che in estate entrerà in vigore e consentirà di monitorare tutti gli spostamenti e le destinazioni dei rifiuti in tempo reale”.”Il Governo – ha continuato la Prestigiacomo – ha dato anche una risposta al mondo produttivo prevedendo un sistema di rimborso per le quote di CO2 per gli impianti entrati in funzione dopo il 21 aprile 2009 che non possono avvalersi delle quote gratuite”. Il modello da utilizzare è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2010 (che ha sostituito il Dpcm 2 dicembre 2008), mentre restano valide le dichiarazioni presentate alla data di entrata in vigore del decreto legge, utilizzando il DPCM 2 dicembre 2008. Il MUD risulta articolato in quattro capitoli:
• Cap.1- Rifiuti: riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189 e 220 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 nonché i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 9, comma 4 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151; • Cap. 2- Veicolo fuori uso: riguarda gli obblighi e i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209; • Cap.3- Apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo D. Lgs. Per la trasmissione dei dati di cui al cap. 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www. registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte; • Cap. 4- Emissioni: per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it e seguire le istruzioni ivi esposte. L’approvazione del Decreto però arriva dopo un periodo d’ incertezza per le aziende del settore, dal m mento che i produttori di rifiuti tenuti a presentare il MUD non potevano farlo visto che non erano nelle condizioni di compilare né il nuovo modello né, di fatto, utilizzare quello vecchio, perché essendo stato abrogato, non aveva valore di legge in mancanza di un provvedimento legislativo che ne ripristinasse la validità. E ancora: i gestori dei rifiuti che avevano applicato l’IVA sulla tariffa non sapevano se continuare per quella strada o cosa altro fare e cosa rispondere agli utenti che stavano chiedendo indietro quanto versato. Inoltre, le imprese che aspettavano la redistribuzione delle quote di CO2 non sapevano se andare a comprare sul mercato le quote di CO2 per cui erano eccedenti rispetto al Piano di assegnazione nazionale. Appena dopo l’approvazione del Decreto siamo però ancora in attesa che lo stesso entri in vigore (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta, quindi dal 13 maggio), e, in base alla normativa ad oggi vigente, la modulistica e le istruzioni da utilizzare per la presentazione del MUD 2010 sono quelle recate dal DPCM 2 dicembre 2008. In particolare le pagine relative alla modulistica semplificata da scaricare sono le n. 51-52-53 del documento di cui sopra, mentre le relative istruzioni sono alle pagine n. 8-9 del documento stesso. Ricordiamo che gli obblighi di comuni- cazione del MUD possono essere assolti tramite la Sezione Semplificata contenuta nel DPCM 2 dicembre 2008 dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: • essere produttori iniziali di non più di cinque rifiuti;
• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari. Per ripercorrere velocemente la storia del MUD (o 740 ecologico) basterà spiegare che è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche, i rifiuti rac-colti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione. Dal 29/04/2006 il MUD non è più obbligatorio per i dati relativi agli imballaggi prodotti, importati ed esportati. Sono sottoposte all’obbligo, invece, le imprese che hanno organizzato un sistema autonomo (diverso da quello gestito dal CONAI e dai Consorzi di filiera dei diversi materiali di imballaggio) di ripresa, recupero o riutilizzo dei rifiuti di imballaggio. Gli obblighi sostituiti dalla presentazione di questo modello riguardano i settori dei rifiuti e comprendono:
• la denuncia al catasto rifiuti sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti recuperati e smaltiti che, in precedenza, veniva presentata alla provincia;
• l’informazione annuale, da fornirsi all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a svolgere attività di smaltimento, sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nel precedente anno solare; • le informazioni inviate dai Comuni alle Regioni sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nei territori di competenza. Dal 2003, il MUD include anche una sezione dedicata alle emissioni in aria e in acqua provenienti da impianti sottoposti alla direttiva IPPC sulla prevenzione e il controllo integrati dell’inquinamento (vedi Dichiarazione INES – IPPC). Con il D.P.C.M. 22/12/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30/12/2004, dal 2005 è stata introdotta nel MUD una nuova sezione della dichiarazione, dedicata solo alle attività correlate ai veicoli a fine vita, e cioè all’autodemolizione, alla rottamazione e alla frantumazione dei veicoli fuori uso e dei loro componenti. L’esigenza di raccogliere dati statistici sulle attività di gestione di questi ultimi discende dal Decreto legislativo 24/06/2003 n. 209 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 07/08/2003 – Supplemento Ordinario n. 128) con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. I soggetti che “effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali” (articolo 11, comma 3, del Decreto citato) sono infatti tenuti ad adempiere all’obbligo di comunicare una nutrita serie di dati. Dunque, proprio alla vigilia di una nuova possibile procedura di infrazione comminata all’Italia dall’UE per i reiterati sforamenti del limite delle polveri sottili nelle nostre città, il Governo italiano emana, con notevole ritardo, un Decreto proprio in merito allo smaltimento dei rifiuti, incrinando ulteriormente la fiducia dei cittadini e delle molte Associazioni di categoria che avevano riposto in una soluzione tempestiva del problema da parte di chi governa. Qual è dunque il futuro che si profila per lo smaltimento dei rifiuti in Italia al di là delle fin troppo entusiastiche dichiarazioni d’intenti?




