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L’UE POSTICIPA IL DIVIETO DELL’USO DEI METALLI PESANTI - Notiziario Autodemolitori

L’UE POSTICIPA IL DIVIETO DELL’USO DEI METALLI PESANTI

Adeguata al progresso tecnologico la Direttiva 2000/53/CE, ma il testo appare più un bel regalo ai Produttori

Pubblicata in GUUE del 31 marzo 2011 la Direttiva 2011/37/UE della Commissione, recante: “modifica dell’Allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso”. La Direttiva, entrata in vigore lo stesso 31 marzo e che prevede un tempo di applicazione negli Stati membri non oltre il 31 dicembre di quest’anno, posticipa, di fatto, il divieto generale dell’uso di metalli pericolosi per la salute umana (piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente) presenti nei materiali e nei componenti degli autoveicoli immessi al consumo dopo il 1° luglio 2003. La ragione addotta per giustificare tale rinvio è quella dell’inevitabilità causata dai processi tecnici disponibili attualmente. Un discorso a parte lo meritano i pezzi di ricambio, dei quali la Direttiva 2000/53/Ce dispone che, quelli immessi sul mercato dopo il 1°luglio 2003, utilizzati su veicoli immessi sul mercato prima di tale data, siano esenti dal divieto per consentire l’eventuale riparazione degli autoveicoli già immessi con pezzi di ricambio analoghi agli originali.

L’esenzione non riguarda, però, la ricambistica destinata ai veicoli immessi in circolazione dopo il 1° luglio 2003, ma prima della data di scadenza della relativa esenzione; in questo caso, tali ricambi non devono contenere metalli pericolosi anche se saranno utilizzati per sostituire parti che originariamente ne contenevano. Questa distinzione si è resa necessaria perché, in taluni casi è impossibile provvedere ad una riparazione/sostituzione, con pezzi non originali, e, di conseguenza, si sarebbe instaurata una dinamica di fine vita prematura per quei veicoli che, all’origine, contenevano componenti in metalli pesanti. Si ricorda, che l’originaria Direttiva 2000/53/Ce del Parlamento e del Consiglio, è finalizzata alla riduzione dei rifiuti da ELV, al riutilizzo, al riciclaggio e altre forme di recupero di tali veicoli; altresì alla riduzione della produzione di rifiuti e di sostanze inquinanti già in fase di progettazione. Ora, il rinvio sine die, dell’utilizzo di metalli pesanti in fase di progettazione/realizzazione (seppur motivato dai limiti del progresso scientifico e tecnologico), appare più una concessione alle Case produttrici che potranno, di fatto continuare ad usare metalli pesanti di difficile smaltimento, che un atto inevitabile.

Per maggiori informazioni, pubblichiamo, di seguito, il testo della Direttiva 2011/37/UE della Commissione ed il relativo Allegato.

(Si avverte che il testo della Direttiva pubblicato in queste pagine non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea).

DIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2011 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 o luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

(2) Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE.

(3) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un’esenzione al divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di tali sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l’uso delle sostanze proibite.

(4) L’uso di piombo in materiali termoelettrici utilizzati nell’industria automobilistica in applicazioni che riducono le emissioni di CO2 mediante il recupero del calore dei gas di scarico è ancora tecnicamente e scientificamente inevitabile. Questi materiali dovrebbero pertanto essere esentati temporaneamente dal divieto fissato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

(5) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un’esenzione al divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, senza una data di scadenza, in quanto l’uso di tali sostanze in questi materiali e componenti elencati nell’allegato II della direttiva è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile.

(6) L’allegato II della direttiva 2000/53/CE dispone che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1 o luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. L’esenzione consente la riparazione dei veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto di cui al citato articolo, con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.

(7) Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1 o luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

(8) In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Dovrebbe essere pertanto modificato l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per consentire la riparazione di detti veicoli.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE.

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

 

 


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