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QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO NO - Notiziario Autodemolitori

QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO NO

La Commissione Ue adotta un Regolamento ad hoc che stabilisce criteri di qualità per il recupero di rottami metallici e leghe

Quando i rifiuti da rottame metallico cessano di essere tali?
Quando soddisfano i nuovi criteri in materia, stabiliti al fine di sviluppare i mercati del riciclaggio, salvaguardando, allo stesso tempo, l’ambiente ed il territorio dalla circuitazione di materiali pericolosi.
I rifiuti generati dalle industrie e dai consumatori europei sono in misura sempre maggiore rielaborati per ottenere materie prime secondarie e nuovi prodotti, anziché essere conferiti nelle discariche. Tuttavia, in passato sono mancati criteri chiari per stabilire quando un materiale recuperato dai rifiuti cessi di rientrare in questa categoria e possa essere considerato un altro prodotto o una materia prima. Il Regolamento su quando i rifiuti cessano di essere tali, il primo adottato recentemente dall’UE, dopo un dibattito di alcuni mesi, stabilisce detti criteri per i rottami di ferro, di acciaio e di alluminio.
La sua finalità è di stimolare i mercati del riciclaggio in Europa.

Janez Potočnik, Commissario UE per l’ambiente, ha dichiarato: “Dobbiamo iniziare a trattare i rifiuti come una risorsa preziosa e l’adozione di criteri su quando un rifiuto cessa di essere tale per i flussi di materiali costituirà un autentico stimolo per le industrie e i servizi di riciclaggio in Europa. Si tratta di un nuovo importante passo verso l’obiettivo che l’UE si è posta di diventare una società che ricicla e che utilizza in modo efficiente le risorse.”
Finalità importante delle norme su quando i rifiuti cessano di essere tali è di stimolare i mercati del riciclaggio nell’Unione europea. Dette norme, infatti, permetteranno di creare certezza giuridica e parità di condizioni per l’industria del riciclaggio, di eliminare per tale settore gli oneri amministrativi superflui, escludendo dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti le materie prime secondarie sicure e pulite, e di contribuire all’approvvigionamento di materie prime delle industrie europee.
In passato l’assenza di criteri chiari e armonizzati ha portato a una situazione in cui alcuni Stati membri hanno sviluppato quadri regolamentari differenti e non sempre compatibili per quanto concerne i materiali di recupero.
Grazie al Regolamento licenziato in data 31 marzo 2011 e pubblicato nella Gazzetta UE dell’8 aprile 2011, i rottami di metallo puliti e sicuri non dovranno più essere classificati come rifiuti, a condizione che i produttori applichino un sistema di gestione della qualità e dimostrino rispetto dei criteri prevedendo una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami.
Prima che i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento (come taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario per preparare i rottami all’utilizzazione finale in impianti di lavorazione dell’acciaio o dell’alluminio oppure nelle fonderie.
Ad esempio per le vecchie autovetture occorre procedere allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e composti pericolosi e al trattamento della frazione metallica, in modo da recuperare rottami metallici puliti che soddisfano i criteri stabiliti per definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

La definizione di detti criteri è stata introdotta dalla nuova Direttiva quadro sui rifiuti, intesa a conseguire livelli assai più elevati di riciclaggio e a limitare l’estrazione di ulteriori risorse naturali. L’obiettivo a lungo termine è di far diventare l’Europa una società del riciclaggio, che evita di produrre rifiuti e che per quanto possibile usa i rifiuti inevitabili come risorsa.
La suindicata Direttiva quadro è basata su principi riconosciuti per la gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente, in modo da stabilire una gerarchia in cinque fasi che promuove la prevenzione, la preparazione al reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero. I sistemi di smaltimento come la messa in discarica, che è ancora oggi quello più comunemente utilizzato per i rifiuti urbani nella maggior parte degli Stati membri, dovrebbero costituire l’ultima risorsa.
La politica dell’UE in materia di rifiuti tende a far salire la gestione nell’ambito di detta gerarchia e introduce il concetto di ciclo di vita per garantire che ogni azione comporti complessivamente un beneficio rispetto alle altre opzioni.Il Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dopo un periodo transitorio di sei mesi (9 ottobre 2011).
La Commissione sta attualmente elaborando criteri applicabili ad altri flussi di materiali che rivestono una particolare importanza per i mercati del riciclaggio dell’UE, come il rame, la carta, il vetro e il compost.

Per maggiori informazioni, pubblichiamo, di seguito, il testo integrale del Regolamento n. 333/2011 e i 3 Allegati.

(Si avverte che il testo del Regolamento pubblicato nelle pagine seguenti non riveste carattere di ufficialità e non è in alcuno modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea)

REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
• visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
• vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
• vista la proposta della Commissione europea,
• previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni proposte,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi.

(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovrebbero pertanto essere  sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall’industria metallurgica.

(3) I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria metallurgica, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami metallici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di ferro, acciaio e alluminio privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non metallici.

(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione della qualità.

(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.

(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.

(7) Il comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo.

(8) Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1: Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2: Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’intende per:
a) “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
b) “rottami di alluminio”, i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;
c) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
d) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
e) “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
f) “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
g) “controllo visivo”, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
h) “partita”, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3: Criteri per i rottami di ferro e acciaio
I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;
b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;
c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;
d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 4: Criteri per i rottami di alluminio
I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II;
b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato II;
c) i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II;
d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 5: Dichiarazione di conformità
1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.
2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 6: Gestione della qualità
1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.
2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
  a. controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;  
  b. monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
  c. monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
  d. efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;
  e. osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
  f. registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
  g. revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
  h. formazione del personale.

3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.
4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo.
5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti 2, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)3 si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfa le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.
6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.
7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano

Articolo 7: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011
Per il Consiglio
Il presidente

1 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3;
2 GU L 218 del 13.08.2008, pag. 30;
3 GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1

 

 

 

 

 



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