Omicidio stradale, il Senato approva il DDL

Dopo un travagliato iter parlamentare diventa legge una storica proposta lanciata a suo tempo dalle associazioni dei familiari delle vittime di incidenti stradali. Pene severissime, fino a 18 anni di reclusione in caso di omicidio plurimo.

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Con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni, il Senato ha approvato definitivamente, ieri, (con voto di fiducia al Governo) il DDL recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”.

Si conclude, così, il travagliato iter durato 4 anni e che ha visto impegnati vari Governi e Commissioni diversamente preoccupati di dare una risposta forte alla mattanza di vittime degli incidenti stradali, ma anche ugualmente preoccupati dall’impatto di pene – secondo alcuni – troppo severe quali quelle in discussione. In questo senso, fiato sospeso fino all’ultimo in sede di dibattito, con la proposta di sospensione (poi respinta) avanzata dal Sen. Giovanardi (GAL), contro la quale si è pronunciato il sen. Lumia (PD).

Pur favorevoli ad un inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, le opposizioni hanno rilevato la sproporzione delle pene (a ben guardare la pena per l’omicidio è aumentata di quattro volte; per le lesioni particolari di otto volte e in caso di fuga del conducente la pena supera quella prevista per l’omicidio preterintenzionale). Le stesse opposizioni, hanno criticato, inoltre, l’equiparazione degli incidenti conseguenti alla guida in stato di ebbrezza con gli incidenti derivanti da specifiche violazioni del codice della strada. Infine, hanno rilevato, l’esclusione dell’arresto in flagranza nel caso di soccorso da parte del conducente, a fronte di lesioni personali colpose, sarebbe stata più coerente se avesse incluso anche l’ipotesi di omicidio stradale; dal momento che potrebbe risultare difficile per il conducente distinguere, nell’immediatezza del fatto, tra l’evento di lesioni e quelle di morte.

La nuova Legge punisce severamente con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di grave ebbrezza alcolica o di altrettanto grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena scende, invece, da 5 a 10 anni di reclusione per l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici reati derivanti da comportamenti scorretti legati ad imprudenza alla guida. In tutti i casi la pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.

Nel malaugurato caso che l’incidente provochi la morte di più persone, la norma prevede l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo. Tuttavia, viene stabilito un limite massimo di 18 anni!

È poi prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, sia fuggito. In questo caso la pena viene aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non può essere inferiore ai 5 anni di reclusione.

Per quanto concerne il reato di lesioni stradali il nuovo articolato prevede che chiunque provochi lesioni personali per violazione delle norme stradali venga punito con reclusione da 3 mesi a 1 anno nel caso di lesioni gravi e con reclusione da 1 anno a 3 anni nel caso di lesioni gravissime. Tali pene aumentano considerevolmente nel caso in cui le lesioni siano causate da guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe (da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime). Anche in questo caso l’eventuale fuga del reo è prevista come circostanza aggravante e la pena viene aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non può essere inferiore ai 3 anni di reclusione.

Un’altra novità da tenere in considerazione, è poi quella rappresentata dalla revoca automatica della patente conseguente alla condanna o al patteggiamento per omicidio o lesioni stradali. Il destinatario del provvedimento non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca della stessa (nei casi di omicidio stradale) o 5 anni (nei casi di lesioni stradali). Tuttavia, il termine per il conseguimento di una nuova patente è aumentato nei casi di ipotesi di reato più grave.

Grande soddisfazione, per una Legge “che rivoluziona totalmente il peso delle responsabilità a carico di quanti uccidono sulla strada dopo aver commesso alcune violazioni gravi, prime fra tutte gli abusi di alcol e droga” è stata espressa dalle Associazioni: Lorenzo Guarnieri-Gabriele e Asaps Borgogni, che per diversi anni hanno propugnato l’introduzione del reato specifico di omicidio stradale.

Analogamente, Aldo Minucci, presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, ricordando che già nel 2011 un’indagine ANIA aveva evidenziato che l’84% degli italiani era favorevole all’introduzione del reato di omicidio stradale, ha sottolineato il risultato raggiunto affermando: “Un giorno storico per la sicurezza stradale in Italia, per le vittime della strada e per i loro familiari… il risultato odierno rappresenta una conquista di civiltà per il nostro Paese”.

Ci auguriamo che a tale inasprimento delle pene consegua, in tempi rapidi, una riduzione sensibile degli incidenti stradali e una diminuzione delle vittime della strada, sempre che, consideriamo, si prosegua in un approccio anche culturale e civico al problema dell’educazione e del rispetto alla guida. Diversamente, in mancanza di un approccio adeguato che deve necessariamente partire dal rispetto della vita (propria e altrui), si potrebbe pensare che non c’è legge abbastanza aspra da eliminare a priori i comportamenti a rischio.

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