ITALIA LEADER EUROPEO NEL RECUPERO DEI LUBRIFICANTI

Ma una correzione al contributo per il riciclaggio è stata resa necessaria a seguito di una procedura di infrazione comminataci dalla Commissione europea per aver aggirato la regola sulla concorrenza

Oltre 4.000.000 di tonnellate di oli usati raccolti in 25 anni per un risparmio equivalente di circa un miliardo di euro nella bolletta energetica italiana nei corrispettivi 25 anni. Ben 212.497 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolti nel solo 2008. Sono questi i numeri del riciclaggio di oli usati, desunti dal sito ufficiale del COOU, il Consorzio che da 1984 opera per garantire la raccolta e il corretto riutilizzo degli oli lubrificanti usati, e per informare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dalla loro dispersione nell’ambiente. Proseguendo nella visione della home page del sito www.coou.it, si legge che “L’attività di raccolta è passata da 50.000 tonnellate nel 1984 a 212.497 tonnellate di oli usati nel 2008, il 93% del potenziale raccoglibile. Questo risultato ha consentito alla rigenerazione di produrre oltre 117.000 tonnellate di basi lubrificanti e 35.000 tonnellate di altri prodotti petroliferi (gasoli e bitume), confermando, così, la leadership europea del nostro Paese in questo particolare processo di trattamento e riutilizzo di lubrificanti usati”.

“Le aziende che immettono sul mercato olio nuovo e rigenerato sono tenute a finanziarne i costi della raccolta attraverso il “contributo consortile”. Tale contributo è pari a 75 euro per ogni tonnellata di olio immesso al consumo”. Riandando con la memoria ad un passato non tanto recente, si può verificare che già nel 1975 una Direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea (75/439/CEE del 16 giugno), poneva ai Paesi membri il problema dell’eliminazione degli oli usati, facendo precedere al dettato normativo le seguenti considerazioni:
• ogni regolamento in materia di eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obiettivi principali la protezione dell’ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico, del deposito o del trattamento di detti oli;
• la riutilizzazione degli oli usati puo contribuire ad una politica d’approvvigionamento di combustibili;
• il programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale sottolinea l’importanza del problema dell’eliminazione degli oli usati senza conseguenze nocive per l’ ambiente;
• le quantità di oli usati, ed in particolare delle emulsioni, sono aumentate nella Comunità;
• un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza, dovrebbe essere applicato a tutti questi prodotti, compresi quelli composti soltanto in parte di olio, e prevederne il trattamento innocuo a condizioni economicamente soddisfacenti; • un tale sistema dovrebbe regolare il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevedere un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché , in taluni casi, la raccolta e/o l’eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo; • qualora determinate imprese fossero tenute a procedere alla raccolta e/o all’eliminazione degli oli usati, la parte delle spese da esse sostenute e non coperte dalle loro entrate dovrebbe poter essere compensata da indennità che possono tra l’altro , essere finanziate da una tassa sugli oli nuovi o rigenerati. Ebbene, nel tempo il nostro Paese si è dotato di strumenti normativi e strutturali per rispondere positivamente alle istanze di recupero di materia e di energia già da tempo perseguite dall’Europa, sino a raccogliere i frutti di un lavoro virtuoso ad opera di aziende ed enti appositamente dedicati. Tuttavia, come spiega in una nota Palazzo Chigi: “per incentivare le imprese alla raccolta e alla rigenerazione degli oli usati, l’Italia ha adottato per molti anni un sistema di compensazione dei maggiori costi per tale attività mediante lo strumento fiscale dell’imposta di consumo, riconoscendo alle basi lubrificanti rigenerate una misura ridotta del 50%”. Non solo, successivamente, la Legge n. 266 del 2005 ha limitato l’agevolazione alle sole basi ottenute dalla rigenerazione di oli esausti raccolti in Italia. Questo ha portato la Commissione Europea, nel 2007, ad avviare una procedura di infrazione contro l’Italia per violazione dell’art. 90 (ex 95) del Trattato Europeo, che recita: “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”. Orbene, onde rimuovere la procedura di infrazione e “tutelare al tempo stesso la raccolta dell’olio usato secondo quanto disposto dalle direttive comunitarie che sono state emanate allo scopo di incoraggiare l’avvio a rigenerazione degli oli usati (più di 200 milioni di litri all’anno in Italia), favorendo così lo smaltimento di un rifiuto liquido, tossico e pericoloso”, il Governo italiano ha varato un Decreto-legge (più noto come: “salva infrazioni”), recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi internazionali e comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Ciustizia delle Comunità Europee”. L’art. 13 di tale D. L. (del quale per maggiore completezza d’informazione riportiamo il dettato nel box seguente), prevede un nuovo contributo per il riciclo degli oli usati. La norma, infatti, regola l’unificazione dell’imposta di consumo tra oli rigenerati e oli di prima raffinazione alla nuova aliquota di 750 euro per 1.000 Kg. Nel dettato vengono inoltre meglio spcificate le attribuzioni del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), al quale viene affidato il compito di assicurare il corretto trattamento degli oli usati. Si dispone, quindi, che per i servizi che riceve il COOU potrà riconoscere ai rigeneratori un compenso fissato sulla base di criteri di mercato. Nel passaggio dall’agevolazione fiscale a un sistema di remunerazione, da parte del Consorzio, del servizio di rigenerazione degli oli usati si intravede la soluzione per far cadere il presupposto giuridico della procedura d’infrazione comunitaria; inoltre, secondo gli estensori della legge, la soluzione proposta non comporta perdite di gettito per l’erario e non provoca alcun aggravio al consumatore. Di seguito riportiamo l’illustrazione tecnica dell’art. 13, così come appare nel sito del Dipartimento Politiche Comunitarie – Presidenza del Consiglio dei Ministri Con la nota C(2007)2863 del 27 giugno 2007, la Commissione europea ha emesso, nei confronti della Repubblica italiana, un parere motivato ai sensi dell’articolo 226, primo comma, del Trattato CE con il quale si contesta la mancata osservanza degli obblighi comunitari che incombono in virtù dell’articolo 90 del Trattato medesimo. Successivamente la Commissione ha deferito, dinnanzi alla Corte di Giusti- zia CE (Causa C-572/08), la Repubblica italiana per non essersi adeguata alle indicazioni della medesima Commissione nei tempi previsti. Oggetto della procedura di infrazione in parola è il combinato disposto dalle norme dell’art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise – TUA) secondo l’interpretazione recata dalla circolare n. 24/D del 2004 dell’Agenzia delle dogane e dell’art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilirebbe una tassazione discrminatoria in materia di oli lubrificanti rigenerati. Tale articolo 62 prevede, attualmente, la sottoposizione degli oli lubrificanti ad una imposta di consumo che si applica, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 62, in misura ridotta (50 per cento) sugli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli lubrificanti usati. Tale riduzione di tassazione è finalizzata ad incoraggiare la rigenerazione dei lubrificanti esausti attraverso la compensazione del maggior costo produttivo dei lubrificanti ottenuti a partire da oli usati rispetto quelli ottenuti a partire da prodotti petroliferi. L’agevolazione fiscale suddetta compete anche agli oli lubrificanti rigenerati in altri Paesi dell’UE e successivamente commercializzati in Italia; per tali prodotti, al fine di incoraggiare lo smaltimento, attraverso la rigenerazione, degli oli lubrificanti usati raccolti nel territorio nazionale, l’agevolazione fiscale in parola compete a condizione che gli oli rigenerati in parola siano ottenuti a partire da oli esausti raccolti in Italia, come ribadito dall’art. 1, com- ma 116, della citata legge n. 266 del 2005. Tale ultima disposizione fu approvata dal legislatore nazionale per ribadire la connotazione ambientale del beneficio fiscale in questione (finalizzato allo smaltimento di “rifiuti” italiani). In tal senso è opportuno evidenziare che non è tecnicamente possibile, in linea generale, distinguere gli oli lubrificanti ottenuti dagli oli usati da quelli ottenuti, ex novo, dal petrolio. L’effettiva origine degli oli lubrificanti può essere effettuata solo controllando che la loro produzione sia avvenuta in specifici stabilimenti di rigenerazione e verificando che gli stessi stabilimenti abbiano acquisito, come materia prima, oli esausti. Occorre rilevare anche che la citata disposizione contenuta nell’articolo 62 del testo unico delle accise, inerente il suddetto beneficio fiscale, è attualmente finalizzata, indirettamente, a sostenere la raccolta stessa degli oli usati. Infatti il COOU (Consorzio obbligatorio degli oli usati – soggetto istituzionalmente preposto alla raccolta degli oli esausti) vende a titolo oneroso i lubrificanti usati raccolti nel territorio nazionale ai soggetti rigeneratori quale materia prima per la loro attività, ricavando, in parte, le risorse economiche per il proprio sostentamento. Ciò detto si rileva che, a parere della Commissione europea il luogo di raccolta degli oli (c.d. criterio dell’origine) risulta discriminatorio e tale da favorire, attraverso una tassazione differenziata, la commercializzazione del prodotto nazionale rispetto al prodotto importato, in spregio ai principi comunitari dettati dall’articolo 90 del Trattato CE. Pertanto, al fine di superare i suddetti rilievi comunitari, è stato predisposto il presente schema di norme che, modificando talune disposizioni nazionali, adegua il quadro normativo interno a quello comunitario. Con lo stesso schema si intende anche dare soluzione ad una ltrorilievo comunitario parimenti connesso all’attività di rigenerazione dei lubrificanti usati. Nell’ambito della produzione di oli lubrificanti rigenerati vengono, in- fatti, realizzati, in piccole percentuali, prodotti energetici che sono successivamente impiegati, a seguito di ulteriori trattamenti, come carburanti o combustibili. Tali prodotti ai sensi del suddetto comma 5 dell’articolo 62 del TUA risultano sottoposti ad accisa in misura ridotta (50 per cento dell’aliquota). Non risultando tale disposizione aderente con quanto previsto dalla direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici, lo Stato italiano ha chiesto alla Commissione europea la concessione di una specifica deroga comunitaria ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della medesima direttiva 2003/96/CE. Con la Comunicazione del Consiglio COM(2007) 826 final del 19 dicembre 2007 l’Esecutivo comunitario ha, però, rigettato la suddetta domanda di deroga, rendendo indispensabile la modifica della disposizione contenuta nell’arti- colo 62, comma 5 del TUA inerente la suddetta riduzione dell’accisa. In tale senso lo schema che segue prevede anche l’adeguamento, del medesimo art. 62, comma 5, al quadro normativo comunitario in materia di accisa. Il testo normativo predisposto tiene conto della prioritaria esigenza di risolvere la procedura d’infrazione in corso, attribuendo al COOU, che per legge deve raccogliere gli oli usati, l’obbligo di farsi carico degli eventuali maggiori costi della rigenerazione non recuperabili dal mercato. La soluzione proposta prevede: – sotto il profilo dell’imposta di consumo, l’applicazione di unica aliquota a tutti gli oli lubrificanti, sia di prima distillazione che rigenerati, in una misura inferiore a quella attualmente applicabile agli olii di prima distillazione, tale per cui il gettito per l’erario, e conseguentemente l’onere per il consumatore, restino immutati. – sotto il profilo della normativa ambientale, l’obbligo per il Consorzio di pagare alla rigenerazione un corrispettivo per lo smaltimento in misura adeguata rispetto alla situazione di mercato, ai costi di rigenerazione ed all’eventuale ricavo che potrebbe derivare al Consorzio stesso nel caso di avviamento degli oli usati raccolti alla combustione. Così facendo lo Stato italiano demanda al COOU la determinazione del corrispettivo, sia alla raccolta che alla rigenerazione, tramite negoziazione con le categorie d’imprese interessate consentendone la copertura tramite l’obbligo imposto alle imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di partecipare al Consorzio e di corrispondergli un contributo sufficiente a coprire il costo dei riferiti corrispettivi e della sua gestione, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti dal Consorzio medesimo.


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