VEICOLI FUORI USO E SISTRI

INTRODUZIONE Il Decreto Ministeriale datato 17 dicembre 2009, che ha istituito il Sistema SISTRI, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Si tratta di un sistema informatizzato di gestione dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, nato in un’ottica di contrasto alle prati- che illegali nella gestione dei rifiuti: esso consentirà infatti di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali durante tutto il procedimento di gestione, con particolare attenzione alla fase finale di smaltimento, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita dei rifiuti nelle discariche. Modifiche al D.M. 17 dicembre 2009 sono state apportate tramite il D.M. 15 febbraio 2010 ed il D.M. 9 luglio 2010.

Quest’ultimo provvedimento ha differito la data in cui il SISTRI è diventato operativo: il 1° ottobre 2010. A patire da tale momento, quindi (fatto salvo un eventuale regime transitorio) la gestione dei rifiuti pericolosi è passata da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – a soluzioni informatizzate avanzate, con l’intento di semplificare e rendere più efficienti le procedure e ridurre i costi. L’articolo 1 del D.M. 17 dicembre 2009 come successivamente modificato ed integrato individua le categorie di soggetti per i quali l’iscrizione al SISTRI è obbligatoria, e che pertanto sono tenuti a comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3, nonché le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI. Sono inoltre previste modalità operative semplificate per le piccole imprese di cui all’art. 7, le quali possono adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. Sono infine dettate norme per il trasporto intermodale (art. 5). La gestione del SISTRI sarà affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Per garantire una migliore conoscenza delle modalità operative del SISTRI è stato pubbllicato sull’apposito sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (www. sistri.it) un Manuale operativo. Inoltre, è stato attivato un test di verifica della funzionalità per consentire ad un insieme rappresentativo di utenti di sperimentare il sistema. SMALTIMENTO DI VEICOLI FUORI USO ED ISCRIZIONE AL SISTRI Anche i veicoli fuori uso sono ricompresi nell’ambito di operatività del SISTRI. In- fatti, tra le categorie di soggetti che sono obbligatoriamente tenuti all’iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti figurano anche gli autodemolitori/rottamatori/frantumatori, i concessionari, i gestori delle case costruttrici e gli automercati, in quanto produttori di rifiuti speciali. L’art. 1 del D.M. 17 dicembre 2009 come successivamente modificato ed integrato stabilisce infatti che essi sono tenuti, in quanto produttori iniziali/commercianti ed intermediari/ traspor tatori/recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi, a rispettare la normativa SISTRI, in primo luogo mediante l’iscrizione. I veicoli fuori uso, com’è noto, rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto necessitano di essere monitorati dal momento in cui il rifiuto si forma a quello in cui viene smaltito. Alcuni dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui un’azienda, non tenuta ad iscriversi al SISTRI, una volta divenuto operativo il SISTRI abbia necessità di smaltire un veicolo fuori uso. In tal caso, essa dovrà preventivamente iscriversi al SISTRI, come produttore di rifiuti pericolosi, e poi cancellarsi qualora non preveda di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se invece la proprietà del veicolo venga ceduta dall’azienda ad un concessionario/autodemolitore/ecc., il quale provveda successivamente alla radiazione ed al- la demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato (eventualmente nell’ambito di una compravendita di un veicolo nuovo), l’azienda cedente non dovrà iscriversi al Sistri. Sono altresì tenuti ad iscriversi i soggetti (es. autodemolitori) che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di smaltimento di veicoli fuori uso, quali olii e batterie esausti. Nel caso di cessazione della produzione di rifiuti pericolosi il soggetto può ritenersi esonerato dall’iscrizione al SISTRI, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati: tale ipotesi si verifica qualora egli provveda allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI (1 ottobre 2010). E’ data facoltà, fra gli altri, alle imprese ed agli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti di aderire su base volontaria al SISTRI (art. 1, comma 4 D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni ed itnegrazioni). Per tali soggetti pertanto l’iscrizione al sistema è facoltativa. Il SISTRI ha predisposto schede d’iscrizione distinte per le diverse categorie di soggetti obbligati, fra i quali figurano i “gestori di impianti di demolizione e di rottamazione dei veicoli fuori uso” ed i “gestori di impianti di frantumazione dei veicoli fuori uso”. In seguito all’iscrizione vengono consegnati agli utenti SISTRI: • un dispositivo elettronico (“dispositivo USB”, art. 3, comma 6, lett. a) per l’accesso dalla propria postazione al SISTRI. Esso consente la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione delle stesse. necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è possibile richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell’impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come de- legati per le procedure di gestione dei rifiuti: tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; • un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (“Black Box”, art. 6, comma 6, lettera c), che ha la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB ed è disponibile sul Por tale SISTRI. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell’Al- legato IB al D.M. 17 dicembre 2009. I costi di installazione e quelli per l’acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dei soggetti obbligati; • apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica. La procedura per la consegna dei dispositivi viene avviata dopo che il soggetto iscritto ha inviato al SISTRI la comunicazione di avvenuto pagamento. I dispositivi elettronici saranno consegnati dalle: – sedi provinciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; – Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti; – le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB e delle black box alle imprese che effettuano attività di trasporto. Saranno tali enti ad informare i soggetti iscritti della data e della modalità di consegna di tali dispositivi. Il funzionamento del SISTRI si basa su alcuni documenti che andranno a sostituire quelli attualmente in uso in materia di gestione dei rifiuti: • Registro cronologico: trattasi di un documento informatico localizzato sul server SISTRI che sostituisce, per gli iscritti al SISTRI, il Registro di Carico e Scarico previsto dall’ar t. 190 del D. Lgs 152/2006; • Scheda SISTRI Area Movimentazione: documento informatico costituito da sezioni che vengono compilate dai soggetti che progressivamente intervengono nel ciclo di gestione dei rifiuti. Il produttore/detentore, all’atto della compilazione di tale scheda, inserisce le informazioni relative al rifiuto, al trasportatore ed al gestore. Dopo la firma della scheda, questa potrà essere visualizzata anche dal trasportatore e dal gestore indicati dal produttore. Ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.M. 17 dicembre 2009, durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTA- ZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da par te del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente al FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti, articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e DM 30 giugno 2009, n. 554). Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allegherà alla Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Una volta divenuto operativo il SISTRI, infine, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti comporterà anche per i gestori di veicoli fuori uso l’abolizione del MUD (Modello Unico di dichiarazione ambientale) a partire dal 2011, così come del F.I.R. (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) e del Registro di carico e scarico dei rifiuti. SANZIONI Per quanto concerne le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa SISTRI, il Consiglio dei Ministri n. 89 del 16 aprile 2010 ha approvato lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti e a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. Fra l’altro, esso prevede apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dalla normativa SISTRI. Nella commisurazione dell’entità delle sanzioni, il nuovo sistema sanzionatorio si ispira essenzialmente a quello ad oggi già pre- visto all’art. 258 del D. Lgs. 152/06 con riferimento al MUD, al registro di carico e scarico e al formulario. Le fattispecie sanzionate sono: • l’omessa iscrizione, variabile in funzione della tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata l’iscrizione (pericolosi o non pericolosi); • l’omessa compilazione – secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal SISTRI – del registro cronologico o della scheda SISTRI – Area movimentazione; • comunicazione al SISTRI informazioni incomplete, inesatte o insufficienti; • pluralità di fattispecie in materia di trasporto, anche di natura amministrativa (quali, ad esempio, il fermo amministrativo). Si è infine optato per l’introduzione di un sistema sanzionatorio transitorio: viene infatti prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di entità ridotta nei confronti dei sog- getti obbligati all’iscrizione al SISTRI che omettono l’iscrizione fino alla data del 31 dicembre del 2010. Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.itAvv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale ambienterosa@libero.it

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