E VAI COL 6° RINVIO!

Dopo le ambigue performance del Sistri Day, le frecciate delle Iene, i malumori di Confindustria e i dubbi degli operatori, il Ministero rimanda il tutto “a settembre”

“… Pia creatura nata sotto maligna stella”. Chi scrive, non pensa certo a Desdemona cui questi versi, parafrasati da Arrigo Boito, a partire dagli originali shakespeariani, figurano nel libretto dell’Otello di Giuseppe Verdi (atto IV). Tuttavia, con un pizzico di irriverente malizia, sono fioriti alla mente nel momento in cui, durante la giornaliera “navigata” sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli occhi si sono posati sul Comunicato ufficiale del Ministro Prestigiacomo che, sottolineando “l’intesa raggiunta per l’avvio del Sistri”, esprime soddisfazione per “la soluzione condivisa che coniuga trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela della legalità”. In sostanza, dalla riunione del 25 maggio fra i vertici del MATTM e le principali organizzazioni imprenditoriali (Confindustria e Rete Imprese) è emersa una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.

“Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – ha affermato il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”. Secondo l’intesa succitata raggiunta il Sistri entrerà in vigore:
• il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
• il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”; • il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipen
denti;
• il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000); • il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema. Da questo, come si legge in una Circolare diramata dalla Segreteria Nazionale della Confederazione degli Autodemolitori riuniti – CAR, per gli impianti di autodemolizione deriva che: – fino al I Settembre 2011, parallelamente all’uso di SISTRI, si resta obbligati a tenere i registri di carico e scarico ed i f.i.r.; ai fini sanzionatori, si continuerà a rispondere alle relative sanzioni già vigenti; – dal 2 Settembre 2011 , in concomitanza con la piena operatività di SISTRI, invece, scatteranno le nuove sanzioni. Per i produttori ed i trasportatori di rifiuti , invece, queste sono le date: a) dal 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, e per i trasportatori autorizzati a trasportare più di 3mila tonnellate di rifiuti all’anno; b) dal 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra i 250 e i 500 dipendenti, i Comuni e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani in Campania; c) dal 2 novembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 50 e 249 dipendenti; d) dal 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 10 e 49 dipendenti e i trasportatori autorizzati a trasportare fino a 3mila tonnellate di rifiuti all’anno; e) dal 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Quanto sopra detto, espresso col gergo della comunicazione politica e del burocratichese, ha un suo appeal di efficientismo e di aderenza alle istanze del Paese, ma, sotto sotto palesa le dinamiche ondivaghe di una struttura pubblica che dovrebbe garantire la propria credibilità nel settore della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti. Per meglio informare i Lettori, riportiamo, alle pagine seguenti, il testo completo del Decreto MATTM 26 maggio 2011, recante “proroga di cui all’art. 12, comma 2, del Decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (Si avverte che il testo del D. M. pubblicato non riveste carattere di ufficialità e non è n alcun modo sostituibile della pubblicazione ufficiale cartacea) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DECRETO 26 maggio 2011 Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (11A07229) (GU n. 124 del 30-5-2011) IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 161; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto; Considerato che l’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema della tracciabilità SISTRI, con tempistiche proporzionate e graduate; Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all’iscrizione al SISTRI sono tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni; Decreta: Art. 1 Proroga di termini 1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate; d) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 2. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti; c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania. 3. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti. 4. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate. 5. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti. 6. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2011. Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011. Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 172.


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