Dal 1° giugno in vigore i nuovi codici CER

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti si adegua al nuovo Regolamento europeo sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele.

rifiuti ferrosi

Entrerà in vigore il 1° giugno il nuovo elenco dei codici CER dei rifiuti.
Si tratta della Decisione 2014/955/UE del 18/12/2014 della Commissione Europea che sostituisce in parte l’allegato all’interno della Decisione 2000/532/CE, che contiene l’attuale Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con un nuovo elenco in linea con i criteri di classificazione e della terminologia utilizzati nel Sistema CLP, ossia il nuovo Regolamento europeo sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele.
Nel provvedimento sono state modificate alcune diciture e in particolare sono stati introdotti alcuni nuovi codici CER, come:
– 01.03.10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07;
– 16.03.07* mercurio metallico;
– 19.03.08* mercurio parzialmente stabilizzato.

Fino al 31 maggio tutti i produttori e detentori di rifiuti dovranno effettuare la registrazione sul registro di carico/scarico con il vecchio codice CER, mentre dal 1° giugno la registrazione dovrà essere effettuata con il nuovo codice.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nel nuovo elenco (contrassegnati da un asterisco se sono considerati pericolosi) sono definiti specificatamente mediante il codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre identificare la fonte che genera il rifiuto, tendo presente che un determinato impianto o stabilimento potrebbe classificare le proprie attività in capitoli diversi.

La maggior parte dei rifiuti delle aziende che si occupano del fine vita dei veicoli rientrano nel Codice 16: Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e
rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04* veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07* filtri dell’olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 Plastica
16 01 20 Vetro
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01* munizioni di scarto
16 04 02* fuochi artificiali di scarto
16 04 03* altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01* batterie al piombo
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie e accumulatori
16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08* rifiuti contenenti oli
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

Leggi l’intera Decisione della Commissione.


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