SISTRI, EMANATO IL DECRETO CHE NE SEMPLIFICA L’OPERATIVITÀ

Ristretta l’obbligatorietà dell’adesione; escluse le imprese agricole; e ridefinite le regole per l’intermodalità. Ma non tutti, ovviamente, plaudono all’iniziativa del MATTM. 

sistri chiavetta usb

Firmato giovedì scorso (ma il testo non è ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), il D.M. n. 126 del 24 aprile 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che rappresenta l’ennesima, attesa, opera di semplificazione dell’arcinoto e tutt’ora sfuggente sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Venendo incontro alle giuste richieste dei piccoli produttori – ha spiegato il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Gallettioggi introduciamo una prima importante semplificazione, rendendo il sistema più ragionevole e meno burocratico ma rafforzando allo stesso tempo i principi inderogabili che sono alla base del progetto, ossia il contrasto alle ecomafie e la difesa dell’ambiente attraverso il controllo informatico dei rifiuti pericolosi”. “Ho convocato per fine mese – ha fatto quindi sapere il Ministro – il tavolo di monitoraggio e concertazione con le associazioni interessate per approfondire l’introduzione di ulteriori norme di semplificazione”.

Saltano subito all’occhio le novità sostanziali che prevedono l’obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, così come l’esclusione dal sistema per tutte le imprese agricole che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta. Sono previste, inoltre, anche altre disposizioni di semplificazione amministrativa; vengono chiarite le modalità di gestione dei trasporti intermodali e prorogato al 30 giugno 2014 il versamento del contributo annuale.

Il testo del Decreto, disponibile alla pagina dedicata sul sito del Ministero all’indirizzo: http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_ministeriale_24_aprile_2014.pdf, consta di 7 articoli e contiene:

– disposizioni attuative dell’art. 188-ter comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Art. 1 )
– disposizioni attuative dell’art. 188-ter comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. n. 152/2006 (Art. 2)
– disposizioni attuative degli artt. 188-bis, comma 4-bis del D. Lgs. n. 152/2006 ed 11, comma 8 del DL n. 101 del 2013, convertito in Legge n. 125 del 2013 (art 3)
– Oneri contributivi anno 2014 (art. 4)
– Disposizioni per l’avvio dell’operatività del SISTRI riguardo ai rifuti urbani della Regione Campania (art. 5)
– comunicazioni al SISTRI (art.6)
– Pubblicazione ed entrata in vigore (art. 7)

Vediamo, di seguito (come prontamente sintetizzati già questa mattina sul sito www.regionieambiente.it alla pagina: http://www.regionieambiente.it/sostenibilita/rifiuti/1268-firmato-il-decreto-di-semplificazione-del-sistri-.html) i contenuti specifici del testo che, allo stato attuale, il Ministero ha inteso emanare in risposta  ai tanti cahier de doleance che in 6 anni sono pervenuti dalla base imprenditoriale (soprattutto piccole e medie imprese già piuttosto vessate da onerosi adempimenti burocratici) soggetta all’obbligatorietà del sistema  che, sin dalla nascita, ha mostrato ben più lacune e complessità tecniche che facilitazioni nella sua adozione ed operatività.

In primo luogo il Ministero ha optato per una ulteriore riduzione dei soggetti coinvolti. Stando al testo del DM “sentiti i pareri del Ministro dello Sviluppo Economico e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti”, il MATTM limita l’obbligatorietà al SISTRI a:

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, qualora non provvedano a gestire i propri rifiuti in un circuito organizzato di raccolta (articolo 1, comma 1, lettera a);
enti e imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, con più di 10 dipendenti (articolo 1, comma 1, lettera b);
enti e imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, che effettuano attività di stoccaggio (articolo 1, comma 1, lettera c);
enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania (articolo 1, comma 1, lettera d);
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca e acquicoltura con più di 10 dipendenti, qualora non provvedano a gestire i propri rifiuti in un circuito organizzato di raccolta (articolo 1, comma 1, lettera e). 

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, che non sono obbligati al SISTRI o non vi aderiscano volontariamente, sono tenuti agli adempimenti e agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione (articolo 1, comma 2). 

Per quanto attiene le modalità di gestione del Trasporto intermodale (articolo 2) viene chiarito che:
– la durata del deposito preliminare passa da 45 a 30 giorni (comma 1);
– gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico per il successivo trasporto, sono a carico dei precedenti detentori e produttore dei rifiuti (comma 2);
– i rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d’inizio dell’attività di cui al comma 1, alla scadenza del quale il produttore deve provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e corretta gestione entro i successivi 24 giorni (comma 3), escludendo la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato (comma 4);
– il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi è obbligato a garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria (comma 5);
– permangono le eventuali responsabilità del trasportatore e degli altri soggetti equiparati in conseguenza della violazione di obblighi assunti nei confronti del produttore (comma 6), come restano fermi gli obblighi di tali soggetti per la compilazione e la sottoscrizione delle schede SISTRI (comma 7).

Vengono annunciati successivi decreti semplificatori (articolo 3, comma 1) sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento che riguarderà, in via prioritaria, la micro raccolta, la compilazione off line e in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l’evoluzione degli apparati tecnologici. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Società concessionaria del SISTRI dovrà trasmettere le Linee guida recanti lo standard di riferimento per l’interoperabilità dei software gestionali e per l’accreditamento interfacciale, sulle quali entro altri successivi 30 giorni l’Agenzia per l’Italia Digitale esprimerà il parere e verranno quindi sottoposte al Tavolo tecnico di monitoraggio, prima di essere pubblicate sul sito del SISTRI (articolo 3, comma 2).

Si definisce al 30 giugno 2014 il termine ultimo per il versamento del contributo annuale per i soggetti tenuti all’obbligo del SISTRI (articolo 4).Oltre a rivolgere indicazioni tecniche agli enti ed imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani sul territorio della Campania, il nuovo decreto disciplina il caso in cui l’impianto di destinazione sia fuori dai confini regionali, stabilendo che il relativo gestore controfirmi la scheda SISTRI all’atto della accettazione presso la propria struttura (articolo 5). 

Gli obblighi di comunicazioni al SISTRI (articolo 6) sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico previsti e dopo 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità saranno effettuate esclusivamente mediante le applicazioni del portale.

Prevedibile la ridda di commenti che si è scatenata in questi ultimi giorni malgrado il “ponte” del 25 aprile. Se, da un lato, plaudono all’iniziativa del MATTM le associazioni agricole di Agrinsieme (il coordinamento tra Cia, Confagricoltura ed Alleanza delle Cooperative) che esprime soddisfazione per le decisioni sulla semplificazione degli adempimenti, tenendo conto delle peculiarità del settore agricolo; dall’altro, di tutt’altra opinione è il principale detrattore rappresentato dal presidente di Fai/Conftrasporto, Paolo Uggé che ha dichiarato: “Evidentemente il ministro é stato male informato da qualche collaboratore. Il mezzo del quale si servono le ”ecomafie” sono i ”tir”. Se non vengono al più presto apportate le modifiche che rendono il sistema funzionante, e non penalizzante, per gli operatori del trasporto, l’obiettivo non si raggiungerà, ma al contrario si daranno a questi operatori, soprattutto quelli di piccole dimensioni, aggravi di costi inutili. Al ministro non sono bastati, né i pronunciamenti dei giudici che hanno condannato il Ministero a pagare i danni agli autotrasportatori, né la relazione del sostituto procuratore antimafia alla Camera dei Deputati che ha evidenziato le lacune del sistema che Conftrasporto vuole migliorare e rendere veramente funzionante”. 

Il nuovo SISTRI in versione “Light” – come rinominato dal prestigioso quotidiano di Confindustria “Il Sole 24 Ore” – si appresta, dunque, all’ennesimo esame degli operatori. Ci auguriamo che, dalla “dieta dimagrante” ne esca – finalmente – maturo per spiccare il balzo da solo, perché, a questo punto, ogni ulteriore correttivo rischierebbe di snaturarne completamente efficacia e personalità.

 

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