Radiazioni per esportazione, lo stop nella Legge di Stabilità 2016

Nel provvedimento del Legislatore anche altre interessanti novità che interessano il settore auto.

Legge stabilita 2016

Finalmente una risposta decisa all’annoso problema denunciato da tempo dalle Associazioni di categoria di Autodemolitori e Rottamatori, nonché dalle singole imprese, ovvero il fenomeno delle radiazioni per esportazione che ha provocato, negli anni, una forte elusione della tassa automobilistica con danni ingenti all’Erario, una sottrazione indebita di materiali destinati alla demolizione made in Italy, con conseguenze pesanti sull’intero comparto che va dal fine vita dei veicoli all’industria siderurgica italiana, compromettendo, altresì le faticose dinamiche di green economy

Se nell’ultimo periodo dell’anno la questione era stata riproposta pesantemente già in sede di confronto fra le Associazioni di categoria coinvolte nella filiera ELV e i rappresentanti delle forze politiche in sede di Ecomondo, per proseguire, quindi, nell’iniziativa di manifestazione pubblica a firma di CAR e CNA in data 10 dicembre, ecco che la risposta del Legislatore è arrivata poco prima di Natale con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” in GU n. 302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70) che, alla questione dedica un comma preciso, il 964 che testualmente recita: “Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA». 

Decretando definitivamente che, da ora in poi l’esportazione all’estero di un veicolo, dunque, dovrà essere finalizzata alla sua re-immatricolazione il Legislatore ha inteso mettere un freno ad un fenomeno che, negli ultimi anni, aveva assunto dimensioni notevoli (oltre 2 milioni di e mezzo di autoveicoli negli ultimi 4 anni) e alimentato, altresì, dinamiche di mercato illecito di ricambistica usata e di traffico di rifiuti pericolosi. 

Ma per professionisti ed automobilisti, le novità contenute nel disposto legislativo non si esauriscono qui.

Più controlli sulle strade
La Legge di Stabilità, infatti, apre alla possibilità di estendere le funzioni di autovelox, tutor, dal semplice controllo sulla velocità dei veicoli alla verifica dello stato circa il rispetto dell’obbligo assicurativo o della regolare revisione. In sostanza, le apparecchiature poste sulle strade avranno la possibilità di verificare (e nel caso, sanzionare) in diretta lo stato dell’arte circa la polizza Rc Auto del veicolo “fotografato” e tutto questo grazie al passaggio al sistema telematico della banca dati ministeriale delle assicurazioni. Per l’entrata a regime del provvedimento, tuttavia, si dovrà attendere l’emanazione del DM attuativo e la necessaria omologazione delle strumentazioni coinvolte.

Incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti.
Golose novità, infine, sul fronte degli incentivi per la sostituzione di autoveicoli con automezzi meno inquinanti: il comma 85 recita che: “In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione“. 
Le disposizioni di cui sopra, si applicano: “per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017“. 

Per le aziende, inoltre, viene introdotta la possibilità di effettuare acquisti di veicoli con un maxiammortamento (commi 91, 92, 93 e 94) per i mezzi che siano inerenti all’attività d’impresa ma che riguarda in pari percentuale anche tutte le altre tipologie di veicoli aziendali o da utilizzare per lavoro.

 

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